Art. 7.
                      Obbligo di comunicazioni

   Le   agenzie   comunicano  alla  Ripartizione  provinciale  lavoro
l'organigramma  aziendale  di  ogni  unita'  organizzativa.  Entro il
termine   di  30  giorni  le  agenzie  comunicano  alla  Ripartizione
provinciale  Lavoro  ogni  variazione relativa a spostamenti di sede,
aperture   di   filiali,   cessazione   dell'attivita'  o  variazioni
riguardanti i responsabili dei servizi.