Art. 7. Obbligo di comunicazioni Le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale lavoro l'organigramma aziendale di ogni unita' organizzativa. Entro il termine di 30 giorni le agenzie comunicano alla Ripartizione provinciale Lavoro ogni variazione relativa a spostamenti di sede, aperture di filiali, cessazione dell'attivita' o variazioni riguardanti i responsabili dei servizi.