Art. 8.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

   1. La Ripartizione provinciale lavoro puo' verificare in qualsiasi
momento  se  l'attivita'  e'  svolta correttamente e se permangono in
capo  all'agenzia  i  requisiti  economici  ed  organizzativi.  A tal
riguardo  le  agenzie  autorizzate  sono  obbligate  a fornire i dati
richiesti.
   2.  Qualora  non sussistano piu' i requisiti o l'attivita' non sia
piu'   svolta  in  modo  corretto  o  continuativo,  la  Ripartizione
provinciale  lavoro  informa  l'agenzia  interessata,  invitandola ad
uniformarsi  alle  prescrizioni  entro  60  giorni.  Se l'agenzia non
provvede,  il  Direttore della Ripartizione sospende e, nei casi piu'
gravi,  revoca l'autorizzazione. In tal caso l'agenzia interessata e'
cancellata  dall'Albo  provinciale  con  contestuale comunicazione al
competente Ministero.