Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. La Ripartizione provinciale lavoro puo' verificare in qualsiasi momento se l'attivita' e' svolta correttamente e se permangono in capo all'agenzia i requisiti economici ed organizzativi. A tal riguardo le agenzie autorizzate sono obbligate a fornire i dati richiesti. 2. Qualora non sussistano piu' i requisiti o l'attivita' non sia piu' svolta in modo corretto o continuativo, la Ripartizione provinciale lavoro informa l'agenzia interessata, invitandola ad uniformarsi alle prescrizioni entro 60 giorni. Se l'agenzia non provvede, il Direttore della Ripartizione sospende e, nei casi piu' gravi, revoca l'autorizzazione. In tal caso l'agenzia interessata e' cancellata dall'Albo provinciale con contestuale comunicazione al competente Ministero.