Art. 2.
                             Definizione

   1. L'assistenza diurna agli anziani consiste in:
    a)   gestione   di   un  centro  di  assistenza  diurna  all'uopo
autorizzata;
    b)  accoglienza  fino  ad  un  massimo  di  tre  persone  anziane
contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza.
   2.  Il  centro  di  assistenza  diurna  per anziani e l'assistenza
diurna  fino  a  tre  persone  anziane  contemporaneamente in case di
riposo/centri   di   degenza   sono  servizi  di  assistenza  aperta,
alternativi   a   quelli   di  carattere  residenziale,  che  offrono
accoglienza,  di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o
fisici,  non  sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio
oppure  necessitano  di un'assistenza che non puo' essere offerta, in
misura  adeguata,  da  terze  persone  o  dal  servizio di assistenza
domiciliare del distretto sociale.
   3.  Nel  centro  di  assistenza diurna e nei servizi di assistenza
diurna  delle  case  di  riposo/centri  di degenza non possono essere
accolte  persone  anziane  totalmente  non autosufficienti, se non in
casi eccezionali, per tempi limitati.
   4. L'assistenza diurna si articola in:
    a) assistenza diurna;
    b) assistenza diurna prolungata;
    c) assistenza diurna per mezza giornata.