Art. 2. Definizione 1. L'assistenza diurna agli anziani consiste in: a) gestione di un centro di assistenza diurna all'uopo autorizzata; b) accoglienza fino ad un massimo di tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza. 2. Il centro di assistenza diurna per anziani e l'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza sono servizi di assistenza aperta, alternativi a quelli di carattere residenziale, che offrono accoglienza, di giorno, a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole nel proprio domicilio oppure necessitano di un'assistenza che non puo' essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale. 3. Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle case di riposo/centri di degenza non possono essere accolte persone anziane totalmente non autosufficienti, se non in casi eccezionali, per tempi limitati. 4. L'assistenza diurna si articola in: a) assistenza diurna; b) assistenza diurna prolungata; c) assistenza diurna per mezza giornata.