Art. 3.
Autorizzazione  alla  gestione  del  centro  di assistenza diurna per
                               anziani

   1.  L'istituzione  di  un  centro di assistenza diurna deve essere
preventivamente   autorizzata   dal   Direttore   della  Ripartizione
provinciale politiche sociali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
u)  della  legge  provinciale  30  aprile  1991,  n.  13 e successive
modifiche.
   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'ente  o l'istituzione deve
presentare   apposita   domanda   al   Direttore  della  Ripartizione
provinciale politiche sociali, corredata dai seguenti documenti:
    a)   copia   autentica  dell'atto  di  costituzione  dell'ente  o
istituzione;
    b) copia dello statuto o regolamento;
    c) piano di finanziamento dell'attivita' del centro di assistenza
diurna;
    d) descrizione dell'organizzazione interna del servizio;
    e)   indicazione   del   dirigente  responsabile  del  centro  di
assistenza diurna;
    f)  elenco  della  dotazione del personale e rispettiva qualifica
professionale;
    g) indicazione della sede del centro di assistenza diurna.
   3.  Il  Direttore della Ripartizione provinciale politiche sociali
si  pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, dopo
aver  valutato l'idoneita' della struttura e la qualita' del servizio
offerto.
   4.  Contro  il diniego dell'autorizzazione e' ammesso ricorso alla
Giunta provinciale.