Art. 8. Assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza 1. L'assistenza diurna fino a tre persone anziane contemporaneamente in case di riposo/centri di degenza avviene insieme agli ospiti della casa e viene garantita attraverso la dotazione organica e strutturale gia' esistente senza ulteriori maggiorazioni. 2. Devono essere previste possibilita' di riposo idonee (poltrone da riposo, letti). 3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente le tariffe in anticipo. 4. La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente la comunita' comprensoriale e l'ufficio provinciale competenti circa l'inizio del servizio di assistenza diurna per anziani.