Art. 8.
Assistenza  diurna  fino  a tre persone anziane contemporaneamente in
                  case di riposo/centri di degenza

   1.    L'assistenza    diurna    fino   a   tre   persone   anziane
contemporaneamente  in  case  di  riposo/centri  di  degenza  avviene
insieme  agli  ospiti  della  casa  e  viene  garantita attraverso la
dotazione  organica  e  strutturale  gia'  esistente  senza ulteriori
maggiorazioni.
   2.  Devono essere previste possibilita' di riposo idonee (poltrone
da riposo, letti).
   3.  La  Giunta  provinciale  stabilisce  annualmente le tariffe in
anticipo.
   4.  La casa di riposo/centro di degenza informa preventivamente la
comunita'  comprensoriale  e  l'ufficio  provinciale competenti circa
l'inizio del servizio di assistenza diurna per anziani.