Art. 3.
Modificazioni  all'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia
                  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

   1.  Il  comma  2  dell'art.  20  del Regolamento e' sostituito dal
seguente:
   «2.  Ferma  restando  la  disciplina delle variazioni compensative
disposta  dalle lettere a) e b) del comma 4, dell'art. 27 della legge
provinciale  di  contabilita',  relativamente  alla  lettera  c)  del
medesimo  comma,  con  deliberazione della Giunta provinciale possono
essere  disposti storni compensativi di fondi tra unita' previsionali
di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo. Ciascuno
storno  dovra'  essere  contenuto  entro il limite massimo del 20 per
cento  del  totale  dello stanziamento iniziale dell'area omogenea di
importo  inferiore  per ciascun esercizio finanziario del bilancio. A
seguito  degli  storni  di cui al presente comma, complessivamente il
valore  di  ciascuna  area  omogenea  non potra' variare piu' del 20%
dello  stanziamento  iniziale  per ciascun esercizio finanziario. Gli
storni  devono  essere  riferiti  a capitoli appartenenti allo stesso
titolo di classificazione della spesa e non possono essere disposti a
favore di capitoli di spesa per il personale in attivita' di servizio
e in quiescenza.».