Art. 3. Modificazioni all'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 1. Il comma 2 dell'art. 20 del Regolamento e' sostituito dal seguente: «2. Ferma restando la disciplina delle variazioni compensative disposta dalle lettere a) e b) del comma 4, dell'art. 27 della legge provinciale di contabilita', relativamente alla lettera c) del medesimo comma, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti storni compensativi di fondi tra unita' previsionali di base diverse nell'ambito della stessa funzione obiettivo. Ciascuno storno dovra' essere contenuto entro il limite massimo del 20 per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea di importo inferiore per ciascun esercizio finanziario del bilancio. A seguito degli storni di cui al presente comma, complessivamente il valore di ciascuna area omogenea non potra' variare piu' del 20% dello stanziamento iniziale per ciascun esercizio finanziario. Gli storni devono essere riferiti a capitoli appartenenti allo stesso titolo di classificazione della spesa e non possono essere disposti a favore di capitoli di spesa per il personale in attivita' di servizio e in quiescenza.».