Art. 6. Modificazioni all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 1. Al comma 4 dell'art. 29 del Regolamento, le parole: «della legge provinciale di contabilita' provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «della legge provinciale di contabilita» e le parole: «della legge provinciale di contabilita' della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della legge provinciale di contabilita» e le parole: «dalla Societa' Tecnofin trentina S.p.a., tenuto conto di quanto previsto all'art. 15 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cassa del Trentino S.p.a.». 2. Al comma 6 dell'art. 29 del Regolamento, dopo le parole: «per il rimborso di prestiti e mutui» sono inserite le seguenti: «o altre operazioni di indebitamento». 3. Il comma 7 dell'art. 29 del Regolamento e' sostituito dal seguente: «7. In relazione alle operazioni di indebitamento della Provincia, nei contratti puo' essere previsto che la decorrenza dell'ammortamento sia posticipata a partire dall'anno successivo a quello in cui e' avvenuta l'erogazione del finanziamento o di altro tipo di operazione finanziaria, e comunque non oltre il 1 gennaio del secondo anno successivo alla data di erogazione; limitatamente ai contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere previsto, altresi', che la decorrenza dell'ammortamento sia anticipata al 1 luglio dello stesso anno. I medesimi contratti devono prevedere le modalita' di calcolo e di corresponsione degli eventuali interessi di preammortamento. La posticipazione dell'ammortamento e la corresponsione degli interessi di preammortamento potranno avvenire anche tramite operazioni di swap.». 4. Al comma 8 dell'art. 29 del Regolamento, dopo le parole: «emissione di un prestito» sono inserite le seguenti: «o di altro titolo di debito».