Art. 6.
Modificazioni  all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia
                  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

   1.  Al  comma  4  dell'art.  29 del Regolamento, le parole: «della
legge  provinciale di contabilita' provinciale» sono sostituite dalle
seguenti:  «della  legge  provinciale  di  contabilita»  e le parole:
«della  legge  provinciale  di  contabilita'  della  Provincia»  sono
sostituite dalle seguenti: «della legge provinciale di contabilita» e
le  parole: «dalla Societa' Tecnofin trentina S.p.a., tenuto conto di
quanto previsto all'art. 15 della legge provinciale 10 febbraio 2005,
n.  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla Cassa del Trentino
S.p.a.».
   2.  Al  comma 6 dell'art. 29 del Regolamento, dopo le parole: «per
il  rimborso di prestiti e mutui» sono inserite le seguenti: «o altre
operazioni di indebitamento».
   3.  Il  comma  7  dell'art.  29  del Regolamento e' sostituito dal
seguente:
   «7. In relazione alle operazioni di indebitamento della Provincia,
nei    contratti    puo'    essere   previsto   che   la   decorrenza
dell'ammortamento  sia  posticipata  a partire dall'anno successivo a
quello  in  cui e' avvenuta l'erogazione del finanziamento o di altro
tipo di operazione finanziaria, e comunque non oltre il 1 gennaio del
secondo  anno  successivo  alla  data di erogazione; limitatamente ai
contratti   stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'  essere
previsto,   altresi',   che   la   decorrenza  dell'ammortamento  sia
anticipata al 1 luglio dello stesso anno. I medesimi contratti devono
prevedere le modalita' di calcolo e di corresponsione degli eventuali
interessi  di  preammortamento. La posticipazione dell'ammortamento e
la   corresponsione   degli  interessi  di  preammortamento  potranno
avvenire anche tramite operazioni di swap.».
   4.  Al  comma  8  dell'art.  29  del  Regolamento, dopo le parole:
«emissione  di  un  prestito»  sono inserite le seguenti: «o di altro
titolo di debito».