Art. 7.
Modificazioni  all'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia
                  29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

   1.  Nella rubrica dell'art. 31 del Regolamento, le parole: «per la
copertura dei rischi» sono soppresse.
   2.  Al  comma  1  dell'art. 31 del Regolamento, dopo le parole: 1°
dicembre 2003, n. 389,» sono aggiunte le seguenti: «che devono essere
finalizzate alla copertura dei rischi ovvero all'ottimizzazione della
gestione  delle risorse rivenienti dalle operazioni di indebitamento,
adeguandone  l'afflusso all'effettivo impiego. Al fine di ottimizzare
la   gestione   delle   risorse   rivenienti   dalle   operazioni  di
indebitamento,  la  Giunta  puo'  altresi' autorizzare il riacquisto,
anche  temporaneo,  di  propri titoli di debito ovvero emessi da enti
pubblici o societa' a partecipazione provinciale ai sensi del comma 2
dell'art. 31-ter della legge di contabilita' provinciale.».
   3.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 31 del Regolamento e' inserito il
seguente:
   «2-bis. Le operazioni in strumenti derivati, previste ai commi 1 e
2,  devono  essere  improntate  a  criteri  volti  ad  assicurare  il
contemperamento  degli  obiettivi  di  riduzione  dell'esposizione ai
rischi   di  mercato  e  di  convenienza  economica  per  il  sistema
finanziario pubblico provinciale.».
   4.  Al  comma  3  dell'art.  31 del Regolamento, dopo le parole: «
tutte  le  operazioni  di  debito»  sono  inserite le seguenti: «o di
impegno di pagamento o garanzia connesse a contributi in annualita».
   5. Al comma 4 dell'art. 31 del Regolamento e' aggiunto il periodo:
«La  Giunta  provinciale  puo'  altresi'  definire ulteriori criteri,
motivati   da   ragioni   di   prudenza   o   di   opportunita',  per
l'individuazione  della controparte, nonche' prevedere il rilascio di
garanzie a favore della Provincia.».
   6.  Al comma 5 dell'art. 31 del Regolamento, le parole: «. In ogni
caso  gli  schemi contrattuali delle operazioni derivate concluse dai
predetti   soggetti   devono   essere   sottoposti   alla  preventiva
valutazione di Tecnofin trentina s.p.a. ai sensi della lettera c-ter)
del  secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1973,
n.  13»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  a Cassa del Trentino
S.p.a.».
   7.  Dopo  il  comma  6 dell'art. 31 del Regolamento e' aggiunto il
seguente:
   «7.  Nel  caso di ricorso da parte della Provincia alle operazioni
previste dal presente articolo, nonche' a quelle previste dal comma 2
dell'art. 29, la Giunta provinciale dispone le conseguenti variazioni
nella  Parte  II  relativa  alle contabilita' speciali del bilancio e
nelle  partite  di  giro  del  documento  tecnico.  I  proventi delle
medesime  operazioni  sono  contabilizzate  tra le entrate proprie in
conto capitale.».