Art. 7. Modificazioni all'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 1. Nella rubrica dell'art. 31 del Regolamento, le parole: «per la copertura dei rischi» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 31 del Regolamento, dopo le parole: 1° dicembre 2003, n. 389,» sono aggiunte le seguenti: «che devono essere finalizzate alla copertura dei rischi ovvero all'ottimizzazione della gestione delle risorse rivenienti dalle operazioni di indebitamento, adeguandone l'afflusso all'effettivo impiego. Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse rivenienti dalle operazioni di indebitamento, la Giunta puo' altresi' autorizzare il riacquisto, anche temporaneo, di propri titoli di debito ovvero emessi da enti pubblici o societa' a partecipazione provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 31-ter della legge di contabilita' provinciale.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 31 del Regolamento e' inserito il seguente: «2-bis. Le operazioni in strumenti derivati, previste ai commi 1 e 2, devono essere improntate a criteri volti ad assicurare il contemperamento degli obiettivi di riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato e di convenienza economica per il sistema finanziario pubblico provinciale.». 4. Al comma 3 dell'art. 31 del Regolamento, dopo le parole: « tutte le operazioni di debito» sono inserite le seguenti: «o di impegno di pagamento o garanzia connesse a contributi in annualita». 5. Al comma 4 dell'art. 31 del Regolamento e' aggiunto il periodo: «La Giunta provinciale puo' altresi' definire ulteriori criteri, motivati da ragioni di prudenza o di opportunita', per l'individuazione della controparte, nonche' prevedere il rilascio di garanzie a favore della Provincia.». 6. Al comma 5 dell'art. 31 del Regolamento, le parole: «. In ogni caso gli schemi contrattuali delle operazioni derivate concluse dai predetti soggetti devono essere sottoposti alla preventiva valutazione di Tecnofin trentina s.p.a. ai sensi della lettera c-ter) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «e a Cassa del Trentino S.p.a.». 7. Dopo il comma 6 dell'art. 31 del Regolamento e' aggiunto il seguente: «7. Nel caso di ricorso da parte della Provincia alle operazioni previste dal presente articolo, nonche' a quelle previste dal comma 2 dell'art. 29, la Giunta provinciale dispone le conseguenti variazioni nella Parte II relativa alle contabilita' speciali del bilancio e nelle partite di giro del documento tecnico. I proventi delle medesime operazioni sono contabilizzate tra le entrate proprie in conto capitale.».