Art. 3.
        Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2005

1.  Dopo  il  comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2005 e'
inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 16
e  17 si applicano agli atti di cui al comma 2 e loro varianti, anche
se non modificano gli strumenti della pianificazione territoriale".