Art. 2.
                        Universita' popolari

1.   Si   definiscono  Universita'  popolari  le  associazioni  e  le
istituzioni  a  carattere  volontaristico che non perseguono scopi di
lucro,  aventi  un  ordinamento  autonomo, un proprio statuto, propri
regolamenti   e   dotate   di  autonomia  gestionale,  organizzativa,
finanziaria  e contabile. 2. Le Universita' popolari rappresentano un
centro  di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro
che  abbiano  compiuto il diciottesimo anno di eta', senza esclusioni
di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosita'.
3.  Le  Universita'  popolari,  in  raccordo con le Universita' della
terza  eta',  in  un  contesto  piu' complessivo della programmazione
dell'educazione  permanente,  favoriscono  il  pieno  sviluppo  della
personalita'  dei  cittadini  per  il  loro  inserimento  nella  vita
socio-culturale,  agevolandone  l'integrazione  intergenerazionale  e
ogni forma di espressione e socializzazione.
4.  La  Regione inserisce nell'Albo previsto dalla legge regionale 20
settembre  1993,  n. 53 (Universita' della terza eta), le Universita'
popolari  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 4 e verifica
periodicamente il permanere degli stessi.