Art. 2. Universita' popolari 1. Si definiscono Universita' popolari le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico che non perseguono scopi di lucro, aventi un ordinamento autonomo, un proprio statuto, propri regolamenti e dotate di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile. 2. Le Universita' popolari rappresentano un centro di educazione e di recupero permanente, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', senza esclusioni di sorta, ponendosi come obiettivo il sapere e la curiosita'. 3. Le Universita' popolari, in raccordo con le Universita' della terza eta', in un contesto piu' complessivo della programmazione dell'educazione permanente, favoriscono il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini per il loro inserimento nella vita socio-culturale, agevolandone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione. 4. La Regione inserisce nell'Albo previsto dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 53 (Universita' della terza eta), le Universita' popolari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e verifica periodicamente il permanere degli stessi.