Art. 3. Forme di sostegno 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Regione concede, a titolo di concorso alle spese, contributi alle Universita' popolari gestite da istituzioni pubbliche o private. 2. La Regione concede altresi' in comodato gratuito, nel limite delle proprie disponibilita', per l'organizzazione e lo sviluppo delle attivita' delle Universita' popolari, sedi ed attrezzature proprie.