Art. 3.
                          Forme di sostegno

1.  Per  il  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui all'art. 1, la
Regione  concede,  a  titolo  di concorso alle spese, contributi alle
Universita'  popolari  gestite da istituzioni pubbliche o private. 2.
La  Regione  concede  altresi' in comodato gratuito, nel limite delle
proprie  disponibilita',  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo delle
attivita' delle Universita' popolari, sedi ed attrezzature proprie.