Art. 5. Corsi e programmi 1. I docenti di materie letterarie, storiche e scientifiche devono essere in possesso di laurea attinente agli argomenti dei relativi corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore. 2. Al termine dell'anno accademico, le Universita' popolari possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi.