Art. 5.
                          Corsi e programmi

1.  I  docenti  di materie letterarie, storiche e scientifiche devono
essere  in  possesso  di laurea attinente agli argomenti dei relativi
corsi. Fanno eccezione i corsi professionalizzanti in arti e mestieri
per i quali si richiede al docente comprovata esperienza nel settore.
2.  Al  termine dell'anno accademico, le Universita' popolari possono
rilasciare un attestato di frequenza ai corsi.