Art. 7. Ammissione ai contributi regionali 1. Le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate alla giunta regionale entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario. 2. Alle domande, pena l'inammissibilita', deve essere allegata la seguente documentazione: a) statuto dell'Universita' popolare ed indicazione del consiglio direttivo in carica; b) programma dettagliato delle iniziative previste e corrispondente relazione di spesa; c) relazione sulle attivita' svolte nell'anno accademico precedente, corredata da copie dei programmi, sussidi didattici eventualmente prodotti, indicazione del numero dei frequentanti e consuntivo finanziario; d) indicazione delle strutture utilizzate, quali ufficio di segreteria, aule, palestre, laboratori; e) indicazione dei contributi pubblici e privati eventualmente concessi a sostegno delle attivita' associative. 3. La giunta regionale delibera sulla concessione dei contributi entro il 15 ottobre dello stesso esercizio finanziario, commisurando gli stessi al numero dei corsi proposti, alla loro durata nonche' al numero degli iscritti e frequentanti. In caso di mancata realizzazione delle attivita', il direttore regionale della formazione, previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dalla Universita', puo' disporre la revoca del finanziamento e il recupero delle somme eventualmente gia' corrisposte.