Art. 7.
                 Ammissione ai contributi regionali

1.  Le domande di ammissione ai contributi regionali, sono presentate
alla   giunta   regionale  entro  il  30  maggio  di  ogni  esercizio
finanziario.  2.  Alle  domande, pena l'inammissibilita', deve essere
allegata la seguente documentazione:
a)  statuto  dell'Universita'  popolare  ed indicazione del consiglio
direttivo in carica;
b)  programma  dettagliato delle iniziative previste e corrispondente
relazione di spesa;
c)  relazione sulle attivita' svolte nell'anno accademico precedente,
corredata  da  copie  dei  programmi, sussidi didattici eventualmente
prodotti,  indicazione  del  numero  dei  frequentanti  e  consuntivo
finanziario;
d)   indicazione   delle   strutture  utilizzate,  quali  ufficio  di
segreteria, aule, palestre, laboratori;
e)  indicazione  dei  contributi  pubblici  e  privati  eventualmente
concessi a sostegno delle attivita' associative.
3.  La  giunta  regionale  delibera  sulla concessione dei contributi
entro  il 15 ottobre dello stesso esercizio finanziario, commisurando
gli  stessi al numero dei corsi proposti, alla loro durata nonche' al
numero   degli   iscritti   e   frequentanti.   In  caso  di  mancata
realizzazione   delle   attivita',   il   direttore  regionale  della
formazione,  previa  richiesta  di  chiarimenti  e  valutazione delle
motivazioni  addotte  dalla  Universita', puo' disporre la revoca del
finanziamento   e   il   recupero   delle  somme  eventualmente  gia'
corrisposte.