Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, in considerazione della grave situazione di degrado urbanistico ambientale ed igienico sanitario nel proprio territorio dovuta alla presenza di numerosi nuclei edilizi abusivi, concorre al finanziamento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati negli ambiti territoriali interessati dalla presenza dei nuclei stessi. 2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale ogni anno con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari e avvalendosi del supporto dell'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio di cui alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, provvede all'individuazione degli ambiti territoriali d'intervento da ammettere a finanziamento e definisce il termine entro il quale i comuni, ricadenti negli ambiti stessi, provvedono alla presentazione alla Regione del relativo programma di interventi.