Art. 2.
                       Programma di interventi

1.   La   Regione   concorre   alla   realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione  primaria  di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia) e
successive   modifiche   e   degli   interventi   di   risanamento  e
riqualificazione  dei  beni  paesaggistici  compromessi  o degradati,
definiti  dai  comuni  ai  sensi dell'art. 31-quinquies, comma 2-bis,
della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica
e  tutela  dei  beni  e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e
successive  modifiche,  mediante  la concessione di contributi per la
progettazione  e realizzazione delle opere e degli interventi stessi,
sulla  base  di  un  programma  di  interventi  approvato  dai comuni
ricadenti  nell'ambito territoriale d'intervento individuato ai sensi
dell'art.  1,  comma 2. 2. I comuni, anche in variante agli strumenti
urbanistici    generali    vigenti,    acquisiti   i   pareri   delle
amministrazioni  preposte alla tutela di specifici interessi pubblici
in  una  conferenza  dei  servizi appositamente indetta, approvano il
programma  di interventi, di durata triennale, relativamente a nuclei
edilizi  abusivi,  comprendenti  costruzioni  condonate o condonabili
secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  sanatoria  di abusi
edilizi, perimetrati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n.
28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei
edilizi  sorti  spontaneamente)  e successive modifiche e per i quali
venga  adottata  la  variante  speciale ai sensi della medesima legge
regionale.  Il  programma d'interventi e' predisposto d'intesa con il
rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti e,
ove  esistenti, con coloro che si sono legalmente costituiti in forme
consortili  di  autorecupero  secondo  quanto  previsto dall'art. 39,
comma   9   della   legge   23  dicembre  1994,  n.  724  (Misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica).
3.   Al   fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi,
l'approvazione  del  relativo programma da parte del comune, ai sensi
del comma 2, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
4.  Il  programma  di interventi prevede, relativamente alle opere di
urbanizzazione  primaria,  la  realizzazione, in ordine di priorita',
di:
a) fognature;
b) sistemi di depurazione;
c) rete idrica;
d) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.
5.  Il  programma  di interventi prevede altresi' la realizzazione di
interventi  di  risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici
compromessi  o  degradati,  definiti  dai  comuni  ai sensi dell'art.
31-quinquies, comma 2-bis, della legge regionale 24/1998 e successive
modifiche.
6. Il programma di interventi contiene:
a)  una  dettagliata  relazione  delle  opere  e  degli interventi da
realizzare,  eventualmente  comprensiva  di progetto preliminare, con
l'indicazione dei relativi costi;
b)  l'indicazione  delle  aree nelle quali localizzare le opere e gli
interventi;
c)  l'indicazione, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria
di  cui al comma 4, di quelle gia' in corso di realizzazione da parte
del comune o dell'ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;
d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento.
7.  Il  programma  di  interventi e' trasmesso dai comuni alla giunta
regionale  che,  con  propria  deliberazione,  sentite  le competenti
commissioni consiliari, ne verifica la compatibilita' con la presente
legge indicando:
a)  le  opere  e  gli  interventi alla cui realizzazione concorre con
propri finanziamenti;
b)  la percentuale di finanziamento da concedere in relazione al tipo
di  intervento  e  gli  importi  massimi  di  spesa  da  ammettere  a
finanziamento;
c)  le  modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti,
per  la  verifica  dello  stato  di  attuazione  delle  opere e degli
interventi   nonche'   per   l'eventuale  revoca  dei  finanziamenti,
rinviando   alle   specifiche   disposizioni  contenute  nelle  leggi
regionali di settore;
d)  forme  di gestione unitaria della fase di progettazione idonee ad
assicurare coordinamento e omogeneita' alla stessa.
8.   Costituiscono   titolo  di  priorita'  per  la  concessione  dei
finanziamenti di cui al comma 7:
a)  gli interventi concernenti le opere di urbanizzazione primaria di
cui  al  comma 4 gia' in corso di realizzazione da parte del comune o
dell'ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero;
b)  gli  interventi  che  adottano  misure  per favorire il risparmio
energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;
c)  gli  interventi  che  adottano  misure  per  il  recupero  ed  il
riutilizzo  delle acque piovane e, per gli usi compatibili, di quelle
derivate dai sistemi di trattamento delle acque di scarico.
9.   Resta   ferma,   in  quanto  compatibile,  l'applicazione  delle
disposizioni  di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999,
n.  6, relativo alla disciplina delle modalita' per l'ottenimento dei
benefici e provvidenze di legge.
10.  Resta  fermo  l'esercizio,  da  parte  della Regione, dei poteri
sostitutivi  di  cui  alla  legge  regionale  n. 28/1980 e successive
modifiche.