Art. 2. Programma di interventi 1. La Regione concorre alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e degli interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell'art. 31-quinquies, comma 2-bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, mediante la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione delle opere e degli interventi stessi, sulla base di un programma di interventi approvato dai comuni ricadenti nell'ambito territoriale d'intervento individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2. 2. I comuni, anche in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, acquisiti i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela di specifici interessi pubblici in una conferenza dei servizi appositamente indetta, approvano il programma di interventi, di durata triennale, relativamente a nuclei edilizi abusivi, comprendenti costruzioni condonate o condonabili secondo la normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi, perimetrati ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche e per i quali venga adottata la variante speciale ai sensi della medesima legge regionale. Il programma d'interventi e' predisposto d'intesa con il rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti e, ove esistenti, con coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 3. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, l'approvazione del relativo programma da parte del comune, ai sensi del comma 2, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti. 4. Il programma di interventi prevede, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione, in ordine di priorita', di: a) fognature; b) sistemi di depurazione; c) rete idrica; d) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas. 5. Il programma di interventi prevede altresi' la realizzazione di interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati, definiti dai comuni ai sensi dell'art. 31-quinquies, comma 2-bis, della legge regionale 24/1998 e successive modifiche. 6. Il programma di interventi contiene: a) una dettagliata relazione delle opere e degli interventi da realizzare, eventualmente comprensiva di progetto preliminare, con l'indicazione dei relativi costi; b) l'indicazione delle aree nelle quali localizzare le opere e gli interventi; c) l'indicazione, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 4, di quelle gia' in corso di realizzazione da parte del comune o dell'ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero; d) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento. 7. Il programma di interventi e' trasmesso dai comuni alla giunta regionale che, con propria deliberazione, sentite le competenti commissioni consiliari, ne verifica la compatibilita' con la presente legge indicando: a) le opere e gli interventi alla cui realizzazione concorre con propri finanziamenti; b) la percentuale di finanziamento da concedere in relazione al tipo di intervento e gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento; c) le modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione delle opere e degli interventi nonche' per l'eventuale revoca dei finanziamenti, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore; d) forme di gestione unitaria della fase di progettazione idonee ad assicurare coordinamento e omogeneita' alla stessa. 8. Costituiscono titolo di priorita' per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 7: a) gli interventi concernenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 4 gia' in corso di realizzazione da parte del comune o dell'ATO o, ove esistenti, dei consorzi di autorecupero; b) gli interventi che adottano misure per favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili; c) gli interventi che adottano misure per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e, per gli usi compatibili, di quelle derivate dai sistemi di trattamento delle acque di scarico. 9. Resta ferma, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalita' per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. 10. Resta fermo l'esercizio, da parte della Regione, dei poteri sostitutivi di cui alla legge regionale n. 28/1980 e successive modifiche.