Art. 3. Progettazione ed esecuzione 1. I comuni, in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente, procedono all'affidamento della progettazione e della direzione dei lavori relativi alle opere contenute nel programma di interventi ammesse al finanziamento regionale nonche' alla relativa esecuzione attraverso procedura ad evidenza pubblica. 2. Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime, ai sensi della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, parere sui progetti redatti a seguito dell'affidamento di cui al comma 1. 3. Nel caso si siano costituite forme consortili di autorecupero ai sensi dell'art. 39, comma 9 della legge n. 724/1994, le opere contenute nel programma di interventi ammesse a finanziamento sono realizzate: a) dai comuni, per quanto attiene ai depuratori, ai collettori primari o principali e alla rete idrica; b) dagli stessi consorzi di autorecupero, anche avvalendosi di un soggetto di coordinamento, per quanto attiene alla realizzazione delle opere di completamento, di importo non superiore alla soglia comunitaria, riferite al collegamento delle fognature e delle reti idriche ai collettori primari o principali. 4. Nei confronti di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero ai fini di cui al comma 3, lettera b), la relativa adesione interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli oneri concessori per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.