Art. 3.
                     Progettazione ed esecuzione

1.  I  comuni,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla normativa
vigente,   procedono  all'affidamento  della  progettazione  e  della
direzione  dei  lavori relativi alle opere contenute nel programma di
interventi  ammesse  al finanziamento regionale nonche' alla relativa
esecuzione  attraverso procedura ad evidenza pubblica. 2. Il Comitato
regionale  per  i  lavori  pubblici  esprime,  ai  sensi  della legge
regionale  31  gennaio  2002,  n.  5,  parere  sui progetti redatti a
seguito dell'affidamento di cui al comma 1.
3.  Nel  caso si siano costituite forme consortili di autorecupero ai
sensi  dell'art.  39,  comma  9  della  legge  n.  724/1994, le opere
contenute  nel  programma  di interventi ammesse a finanziamento sono
realizzate:
a)  dai  comuni,  per  quanto  attiene  ai  depuratori, ai collettori
primari o principali e alla rete idrica;
b)  dagli  stessi  consorzi  di autorecupero, anche avvalendosi di un
soggetto  di  coordinamento,  per  quanto  attiene alla realizzazione
delle  opere  di  completamento, di importo non superiore alla soglia
comunitaria,  riferite  al  collegamento delle fognature e delle reti
idriche ai collettori primari o principali.
4. Nei confronti di coloro che si sono legalmente costituiti in forme
consortili  di autorecupero ai fini di cui al comma 3, lettera b), la
relativa  adesione interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli
oneri  concessori  per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.