Art. 4.
                 Comitato regionale di coordinamento

1.  Al  fine  di  coordinare  e  monitorare  la  progettazione  e  la
realizzazione  delle opere e degli interventi contenuti nel programma
di  interventi  e  ammessi  al finanziamento regionale ai sensi della
presente legge, e' costituito con decreto del Presidente della Giunta
regionale  un Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte:
a)  un  rappresentante  della Regione, designato dal Presidente della
Regione, che lo presiede;
b)   un  rappresentante  per  ciascuno  degli  assessorati  regionali
competenti, designati dal Presidente della Regione;
c)  un rappresentante per ciascuno degli ATO, designato dagli stessi,
che  interviene  alle  sedute  qualora  il  programma  di  interventi
riguardi il territorio di relativa competenza.
2.  In relazione all'ambito territoriale interessato dal programma di
interventi, il Comitato e' di volta in volta integrato:
a)  da  un  rappresentante  per  ciascuno dei comuni territorialmente
interessati, designato dagli stessi;
b)  da  un rappresentante di coloro che si sono legalmente costituiti
in  forme  consortili di autorecupero, ove esistenti, designato dagli
stessi tra i propri rappresentanti legali.
3.  Il funzionamento del Comitato e' definito con deliberazione della
giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari.
4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso.