Art. 4. Comitato regionale di coordinamento 1. Al fine di coordinare e monitorare la progettazione e la realizzazione delle opere e degli interventi contenuti nel programma di interventi e ammessi al finanziamento regionale ai sensi della presente legge, e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale un Comitato regionale di coordinamento di cui fanno parte: a) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Regione, che lo presiede; b) un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti, designati dal Presidente della Regione; c) un rappresentante per ciascuno degli ATO, designato dagli stessi, che interviene alle sedute qualora il programma di interventi riguardi il territorio di relativa competenza. 2. In relazione all'ambito territoriale interessato dal programma di interventi, il Comitato e' di volta in volta integrato: a) da un rappresentante per ciascuno dei comuni territorialmente interessati, designato dagli stessi; b) da un rappresentante di coloro che si sono legalmente costituiti in forme consortili di autorecupero, ove esistenti, designato dagli stessi tra i propri rappresentanti legali. 3. Il funzionamento del Comitato e' definito con deliberazione della giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari. 4. Ai componenti del Comitato non e' dovuto alcun compenso.