Art. 5.
                 Opere di urbanizzazione a scomputo

1.  I  comuni  che  usufruiscono  dei  finanziamenti  previsti  dalla
presente  legge provvedono ad istituire il fondo di garanzia ai sensi
dell'art. 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica)   per   sostenere  la
realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote,
come previsto dall'art. 39, comma 9 della legge n. 724/1994.