Art. 5. Opere di urbanizzazione a scomputo 1. I comuni che usufruiscono dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvedono ad istituire il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per sostenere la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, come previsto dall'art. 39, comma 9 della legge n. 724/1994.