Art. 6. Disposizione transitoria 1. In fase di prima attuazione della presente legge, l'ambito territoriale interessato dall'intervento regionale e' costituito dai Comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia in considerazione del grave ed elevato stato di degrado e di disagio abitativo che caratterizza i nuclei edilizi abusivi realizzati sul territorio medesimo. 2. I comuni di cui al comma 1, in conformita' alla presente legge, approvano e trasmettono alla giunta regionale il programma di interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.