Art. 6.
                      Disposizione transitoria

1.  In  fase  di  prima  attuazione  della  presente  legge, l'ambito
territoriale  interessato dall'intervento regionale e' costituito dai
Comuni  di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia in considerazione
del  grave  ed  elevato  stato  di degrado e di disagio abitativo che
caratterizza  i  nuclei  edilizi  abusivi  realizzati  sul territorio
medesimo. 2. I comuni di cui al comma 1, in conformita' alla presente
legge,  approvano e trasmettono alla giunta regionale il programma di
interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.