Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie

1.  E'  istituito  il  Fondo  regionale per la riqualificazione ed il
risanamento   urbanistico,   ambientale,  paesaggistico  ed  igienico
sanitario  delle  aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni
di abusivismo edilizio. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma
1 si provvede attraverso la legge di bilancio regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Roma, 12 aprile 2007
                     Il vice Presidente: Pompili