Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. E' istituito il Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico ed igienico sanitario delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. 2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede attraverso la legge di bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 12 aprile 2007 Il vice Presidente: Pompili