Art. 13.
Risoluzione   consensuale   del  rapporto  di  lavoro  del  personale
                              regionale

1.  La  Regione,  nell'ambito  del processo di riorganizzazione delle
strutture   regionali,   favorisce  la  risoluzione  consensuale  del
rapporto  di  lavoro  del  personale  regionale,  compreso quello con
qualifica  dirigenziale,  in servizio a tempo indeterminato, mediante
la   corresponsione   di   un   incentivo.   2.  Possono  beneficiare
dell'incentivo di cui al comma 1 coloro i quali risultano in servizio
nella  Regione  alla  data del 30 giugno 2007 e che siano in possesso
dei  requisiti  per  la  collocazione in quiescenza, sulla base della
vigente normativa.
3.   I  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  della  risoluzione
consensuale   di   cui   al  presente  articolo  sono  approvati  con
deliberazione dalla giunta regionale, previo parere della commissione
consiliare  competente  in  materia  di personale, e nel rispetto del
sistema di relazioni sindacali.
4.   L'ammontare   dell'incentivo   non  puo'  superare  le  diciotto
mensilita'  del  trattamento  fisso e continuativo, comprensivo della
retribuzione di posizione spettante ai dirigenti ed ai titolari delle
posizioni  organizzative  e  professionali  di  cui  all'art.  8  del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  (CCNL)  1998-2001, come
stabilito  dai  relativi contratti collettivi nazionali e integrativi
decentrati, in vigore alla data di presentazione della domanda, e con
esclusione del salario accessorio di risultato.
5.  La  giunta  regionale,  con  la  deliberazione di cui al comma 3,
definisce  le  condizioni  di  cui  all'art.  17,  comma  3, del CCNL
1998-2001,   dell'area   della   dirigenza  del  comparto  regionale,
estensibili anche al personale non dirigente.
6.  Gli  enti  dipendenti  dalla  Regione  che  applicano i contratti
collettivi  nazionali  dello  stesso comparto del personale regionale
possono  uniformare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui
al presente articolo.