Art. 19.
Disposizioni   in   materia  del  personale  del  servizio  sanitario
                              regionale

1  .  Alle aziende unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere
che  hanno  ottemperato  a  quanto  previsto dall'art. 21 della legge
regionale   28  dicembre  2006,  n.  27,  relativo  alla  manovra  di
contenimento  dei costi del sistema del servizio sanitario regionale,
rideterminando  la  propria  dotazione  organica,  sono consentite, a
partire  dalla  data  del 31 dicembre 2007, nel rispetto del piano di
rientro,   le   procedure   di   assunzione  con  contratto  a  tempo
indeterminato  del  personale  del ruolo sanitario ed infermieristico
che   svolge   mansioni   di  assistenza  diretta,  indispensabile  e
infungibile,  per il funzionamento delle strutture. 2. Al fine di non
compromettere la qualita' delle prestazioni e l'assistenza al malato,
il  turn-over  si  fissa  nella misura massima del 40 per cento delle
cessazioni dal servizio.