Art. 37.
Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 «Organizzazione
regionale  della  difesa  del  suolo  in  applicazione della legge 18
            maggio 1989, n. 183» e successive modifiche.

1.  Il  comma  1  dell'art.  43  della  legge regionale n. 53/1998 e'
sostituito  dal  seguente: «1. Fatte salve le sanzioni previste dalla
vigente  normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni
di  cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9,
comma  1,  lettera  e)  e  41  senza  le  prescritte autorizzazioni e
concessioni  sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 516,46
euro a 5.164,60 euro.».