Art. 4.
            Contrazione mutui - Perenzione amministrativa

1. L'autorizzazione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera e), della
legge  regionale  28  dicembre 2006, n. 28, relativo all'approvazione
degli  elenchi  allegati  allo  stato  di  previsione della spesa, e'
aumentata  dell'importo  di 531.347.978,59 euro mentre e' autorizzata
la  contrazione di un mutuo di 2.094.680.599,67 euro finalizzato alla
copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli
esercizi pregressi. 2. Attesa la disposizione contenuta nell'art. 45,
comma  7,  della  legge  regionale  20 novembre 2001, n. 25 (Norme in
materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), e'
fatta  salva  la  facolta' con la legge regionale di approvazione del
bilancio 2008 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare
l'autorizzazione  alla  contrazione  di  uno  o  piu'  mutui  per  il
finanziamento  delle  somme  inutilizzate  iscritte  nell'elenco n. 5
allegato  alla  legge  regionale  n.  28/2006,  come modificato dalla
presente legge.
3.  Improrogabilmente  entro  il 31 marzo 2008 le direzioni regionali
devono  far  pervenire  alla  direzione regionale bilancio e tributi,
relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco
degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
2005  e  non  pagati  negli  anni 2005, 2006 e 2007 per i quali al 31
dicembre  2007  sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi
dell'articolo  41  della  legge  regionale n. 25/2001, precisando gli
estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e
la  somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi
di  cui  all'art.  40,  comma  4, della legge regionale n. 25/2001, e
successive modifiche.
4.   I   dirigenti   delle  predette  direzioni  regionali  tenuti  a
trasmettere  i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili
dell'esatto  accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto
sorgere  da parte dei creditori il diritto a reclamare l'assolvimento
del  credito  stesso  nei  termini contenuti nell'art. 37 della legge
regionale n. 25/2001, e successive modifiche.
5.  Oltre  al  rispetto di ogni altra condizione prevista dalle leggi
vigenti,  l'iscrizione  delle  partite  contabili perente nel decreto
ricognitivo  di  cui  al  comma  3  e'  condizione indispensabile per
l'adozione  di  atti  finalizzati  al  relativo impegno e pagamento a
carico  dei  competenti  capitoli  di  bilancio concernenti i residui
passivi perenti reclamati dai creditori.
6.  La  direzione  regionale  bilancio  e  tributi  e'  autorizzata a
procedere  alla  revisione dei residui perenti ricogniti anche con la
richiesta  diretta  di  notizie  alle  strutture interessate circa la
conservazione  o  la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite.
Trascorso  il  termine  di  quaranta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  le  voci  di  debito  non  motivatamente confermate per il
mantenimento   dei  residui  perenti  ricogniti  sono  eliminate  con
decreto.
7.  Relativamente  ai  residui  perenti  riguardanti  il bilancio del
consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono
effettuati  direttamente  dalla  struttura  competente  del consiglio
regionale   e   formalizzati   con   provvedimento   dell'ufficio  di
presidenza.