(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10
                            agosto 2007)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                             Ha adottato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

   1.  Il  presente regolamento, ai sensi degli articoli 9 e 23 della
legge  regionale  2  novembre  2006,  n.  14  (Norme  in  materia  di
agriturismo  e  turismo  rurale),  di seguito denominata legge, detta
disposizioni  attuative  ed  integrative  della legge stessa relative
all'agriturismo).
   2.   Tra   le  attivita'  di  agriturismo  ricreative,  culturali,
didattiche e di pratica sportiva, di cui all'art. 2, comma 3, lettera
d),  della legge, rientrano anche le attivita' volte all'integrazione
di soggetti diversamente abili.
   3.   Con   successivo   regolamento   si   provvedera'  a  dettare
disposizioni attuative ed integrative della legge relative al turismo
rurale.