(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 9 e 23 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa relative all'agriturismo). 2. Tra le attivita' di agriturismo ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, di cui all'art. 2, comma 3, lettera d), della legge, rientrano anche le attivita' volte all'integrazione di soggetti diversamente abili. 3. Con successivo regolamento si provvedera' a dettare disposizioni attuative ed integrative della legge relative al turismo rurale.