Art. 12.
                    Requisiti per gli spogliatoi

   1.   Qualora   per   l'attivita'   di   produzione,  preparazione,
somministrazione  e vendita di alimenti e bevande si faccia ricorso a
personale  dipendente  o,  comunque, diverso dai gestori dell'azienda
agrituristica,  e'  necessaria  la  presenza  di  un locale adibito a
spogliatoio,  dotato  di armadietti a doppio scomparto; altrimenti lo
spogliatoio    puo'   consistere   anche   in   uno   idoneo   spazio
polifunzionale,  dotato  di  armadietti  a doppio scomparto, ricavato
all'interno della struttura agrituristica.
   2.  Qualora  il  locale  cucina  sia  all'interno o in prossimita'
dell'abitazione  dell'imprenditore  agricolo,  si  possono utilizzare
come spogliatoio anche locali dell'abitazione stessa, purche' diversi
da  quelli  destinati  all'alloggio  degli  ospiti  nonche' da quelli
previsti per gli avventori non alloggiati.