Art. 12. Requisiti per gli spogliatoi 1. Qualora per l'attivita' di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande si faccia ricorso a personale dipendente o, comunque, diverso dai gestori dell'azienda agrituristica, e' necessaria la presenza di un locale adibito a spogliatoio, dotato di armadietti a doppio scomparto; altrimenti lo spogliatoio puo' consistere anche in uno idoneo spazio polifunzionale, dotato di armadietti a doppio scomparto, ricavato all'interno della struttura agrituristica. 2. Qualora il locale cucina sia all'interno o in prossimita' dell'abitazione dell'imprenditore agricolo, si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell'abitazione stessa, purche' diversi da quelli destinati all'alloggio degli ospiti nonche' da quelli previsti per gli avventori non alloggiati.