Art. 13.
             Requisiti per l'ospitalita' in spazi aperti

   1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalita' in spazi
aperti  non  puo'  essere  inferiore a 60 metri quadrati. Le piazzole
sono  sistemate  in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e
limitare  la  formazione  di  polvere,  anche tramite inerbimento del
terreno,   o   l'utilizzo   di  materiali  comunque  compatibili  con
l'ambiente rurale.
   2.  L'ombreggiamento  delle  piazzole  puo'  essere effettuato con
alberi  ovvero  con  apposite  coperture  realizzate con materiali di
origine naturale, quali legno o cannucce.
   3. L'attivita' di ospitalita' in spazi aperti destinati alla sosta
dei  campeggiatori  e'  svolta  nel rispetto della normativa vigente,
anche in materia di sicurezza, ed assicura, in particolare:
   a)  la  fornitura di acqua potabile ed elettricita' in prossimita'
delle piazzole;
   b) la presenza di un impianto elettrico a colonnine con punti luce
adatti  a  consentire la fruizione della viabilita' e l'illuminazione
dei servizi;
   c) l'utilizzo di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di
smaltimento rifiuti;
   d)  la  presenza  di pozzetto agibile per le acque di scarico e di
uno  scarico  idoneo  per  w.c.  chimici,  in  caso di ospitalita' di
caravan e autocaravan;
   e) la possibilita' di utilizzare servizi igienici e di lavanderia;
   f)   la  disponibilita'  di  attrezzature  destinate  al  lavaggio
stoviglie  installate in uno spazio distinto da quello destinato alla
lavanderia.