Art. 13. Requisiti per l'ospitalita' in spazi aperti 1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalita' in spazi aperti non puo' essere inferiore a 60 metri quadrati. Le piazzole sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o l'utilizzo di materiali comunque compatibili con l'ambiente rurale. 2. L'ombreggiamento delle piazzole puo' essere effettuato con alberi ovvero con apposite coperture realizzate con materiali di origine naturale, quali legno o cannucce. 3. L'attivita' di ospitalita' in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e' svolta nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza, ed assicura, in particolare: a) la fornitura di acqua potabile ed elettricita' in prossimita' delle piazzole; b) la presenza di un impianto elettrico a colonnine con punti luce adatti a consentire la fruizione della viabilita' e l'illuminazione dei servizi; c) l'utilizzo di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento rifiuti; d) la presenza di pozzetto agibile per le acque di scarico e di uno scarico idoneo per w.c. chimici, in caso di ospitalita' di caravan e autocaravan; e) la possibilita' di utilizzare servizi igienici e di lavanderia; f) la disponibilita' di attrezzature destinate al lavaggio stoviglie installate in uno spazio distinto da quello destinato alla lavanderia.