Art. 14.
Requisiti  per  lo  svolgimento delle attivita' ricreative culturali,
 didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

   1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo e'
individuato,  all'interno  degli  edifici  aziendali,  un  locale  di
dimensioni   commisurate   all'entita'  delle  attivita'  svolte,  da
destinare, all'occorrenza, al riparo ed all'accoglienza degli ospiti.
A  tal  fine  puo'  essere  adibita anche la sala di ristorazione nei
giorni   e   negli   orari   in   cui   non  sia  utilizzata  per  la
somministrazione dei pasti.