Art. 14. Requisiti per lo svolgimento delle attivita' ricreative culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo 1. Per lo svolgimento delle attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo e' individuato, all'interno degli edifici aziendali, un locale di dimensioni commisurate all'entita' delle attivita' svolte, da destinare, all'occorrenza, al riparo ed all'accoglienza degli ospiti. A tal fine puo' essere adibita anche la sala di ristorazione nei giorni e negli orari in cui non sia utilizzata per la somministrazione dei pasti.