Art. 15.
                      Conduzione delle piscine

   1. L'imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, e'
responsabile della conduzione, dell'igiene, della funzionalita' della
piscina  nonche'  della  sicurezza  dei  bagnanti, per i quali non e'
obbligatoria la presenza del bagnino.
   2.  La  conduzione  delle piscine e' esercitata nel rispetto delle
norme  igienico-sanitarie  in  materia  di  qualita' delle acque e di
sicurezza,  tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo tra Stato -
regioni   e   province  autonome  del  16  gennaio  2003  (Disciplina
interregionale  delle  piscine)  ed,  in  particolare,  di quanto ivi
stabilito per le piscine ad uso collettivo.
   3.  L'uso  della  piscina  e' riservato esclusivamente agli ospiti
dell'agriturismo.
   4.   Il   responsabile   della   piscina   cura  l'elaborazione  e
l'applicazione  di  un  manuale  di  autocontrollo  della  sicurezza,
nonche'  l'elaborazione  e il rispetto del regolamento d'uso da parte
degli ospiti.
   5.  Il  responsabile  della  piscina  deve  essere  reperibile per
qualsiasi  necessita'  di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila
scrupolosamente  sull'efficienza  degli  impianti tecnologici, adotta
documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della
vasca e dell'area ad essa pertinente.
   6.   Il   manuale   di  autocontrollo  indica  sinteticamente  gli
interventi necessari a mantenere in sicurezza l'uso della piscina, il
calendario  di  ciascuno  di essi, il controllo periodico di corretta
esecuzione  nonche'  il  nominativo  e  le  mansioni  degli eventuali
collaboratori  terzi  ai  quali  siano stati eventualmente affidati i
suddetti interventi.
   7.  Il  regolamento  d'uso  della  piscina e' affisso all'ingresso
della piscina ed e' consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in
particolare:
   a)  se  la  vasca  non  e'  vigilata, il divieto di ingresso per i
minori di anni 16 non accompagnati;
   b)  la profondita' della vasca e gli eventuali punti della vasca a
profondita' ridotta;
   c) il divieto di fare tuffi;
   d)  la  raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il
consumo di un pasto;
   e) l'obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;
   f) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
   g)  l'obbligo  di  utilizzare  ciabatte  nell'area  circostante la
vasca;
   h) l'ubicazione dei piu' vicini servizi igienici;
   i) gli orari di accesso in piscina;
   l)  il  nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della
piscina;
   m) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
   8.  L'accesso  in  piscina  e'  consentito  soltanto  negli  orari
stabiliti.
   9.   L'ingresso   della  piscina  e'  costituito  da  un  apposito
cancelletto  e  l'area  piscina  e' delimitata da una recinzione alta
almeno 120 centimetri.
   10.  In  prossimita'  dell'ingresso sono situate una doccia ed una
vasca  bagnapiedi.  Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca e'
pavimentato  con  materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati
almeno due galleggianti salvagente.
   11.  Per i piccoli infortuni e' disponibile una cassetta di pronto
soccorso.  L'avvicinamento di una eventuale autoambulanza deve essere
consentito fino ad almeno 50 metri dall'ingresso dell'area piscina.
   12.  Le  acque  di scarico della piscina possono essere utilizzate
per  l'innaffiamento  del  terreno  previa  declorazione naturale, in
vasca  per  una  settimana,  ovvero  artificiale,  mediante  apposito
impianto  di declorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e
il   metodo   per  esse  adottato  sono  registrate  nel  manuale  di
autocontrollo.