Art. 16. Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande nel corso di eventi con finalita' promozionali 1. Nel corso degli eventi con finalita' promozionali di cui all'art. 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonche' altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni. 2. Per la preparazione dei pasti, degli spuntini e delle degustazioni possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore agricolo e/o zone di preparazione e cottura poste all'aperto, nello spazio destinato agli eventi, purche' sia adibito allo scopo un piano di lavoro lavabile e disinfettabile; qualora il piano di lavoro sia delimitato da pareti, le stesse devono essere lavabili e disinfettabili. Per la preparazione all'aperto occorre adottare le necessarie cautele per proteggere gli alimenti da polvere e insetti. 3. Qualora per gli spuntini e per le degustazioni non venga utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile, sono disponibili attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie. 4. L'attivita' di somministrazione di pasti, spuntini e degustazioni e' accompagnata da attivita' informativa sui prodotti tipici offerti e sui relativi metodi di produzione. 5. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge, e' assicurata quando gli stessi rappresentino almeno il 70 per cento del prezzo di acquisto dei pasti, degli alimenti e delle bevande somministrati nel corso degli eventi.