Art. 16.
Parametri  per  la  somministrazione di pasti, alimenti e bevande nel
             corso di eventi con finalita' promozionali

   1.  Nel  corso  degli  eventi  con  finalita'  promozionali di cui
all'art.  24,  comma  3,  della  legge,  al  fine  di far conoscere e
valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono
essere  somministrati  pasti  nonche' altri alimenti non riferibili a
pasti completi, quali spuntini e degustazioni.
   2.   Per  la  preparazione  dei  pasti,  degli  spuntini  e  delle
degustazioni  possono  essere  utilizzate la cucina dell'imprenditore
agricolo  e/o  zone di preparazione e cottura poste all'aperto, nello
spazio destinato agli eventi, purche' sia adibito allo scopo un piano
di  lavoro  lavabile e disinfettabile; qualora il piano di lavoro sia
delimitato   da   pareti,   le   stesse   devono  essere  lavabili  e
disinfettabili.  Per  la  preparazione all'aperto occorre adottare le
necessarie cautele per proteggere gli alimenti da polvere e insetti.
   3.  Qualora  per  gli  spuntini  e  per  le degustazioni non venga
utilizzato   materiale  di  carta  o  plastica  biodegradabile,  sono
disponibili attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie.
   4.   L'attivita'   di   somministrazione   di  pasti,  spuntini  e
degustazioni  e'  accompagnata  da attivita' informativa sui prodotti
tipici offerti e sui relativi metodi di produzione.
   5.  La  prevalenza  dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti
reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell'art. 24, comma
3,   lettera  b),  della  legge,  e'  assicurata  quando  gli  stessi
rappresentino  almeno  il  70  per  cento  del prezzo di acquisto dei
pasti,  degli  alimenti e delle bevande somministrati nel corso degli
eventi.