Art. 18.
            Calcolo delle percentuali di prodotti propri

   1. La percentuale non inferiore al 35 per cento di prodotti propri
di cui all'art. 14, comma 7, lettera a), della legge, e' calcolata in
base  al  costo degli alimenti al prezzo di acquisto. Il conteggio e'
effettuato  tenendo  conto  degli  importi  totali  risultanti  dalle
fatture  di  acquisto  e  dei  passaggi  interni registrati nell'arco
dell'anno.
   2.  Per passaggio interno si intende il documento, la fattura o il
documento  di  trasporto  che  giustifica  il transito di un prodotto
proprio dall'attivita' agricola all'attivita' agrituristica.