Art. 18. Calcolo delle percentuali di prodotti propri 1. La percentuale non inferiore al 35 per cento di prodotti propri di cui all'art. 14, comma 7, lettera a), della legge, e' calcolata in base al costo degli alimenti al prezzo di acquisto. Il conteggio e' effettuato tenendo conto degli importi totali risultanti dalle fatture di acquisto e dei passaggi interni registrati nell'arco dell'anno. 2. Per passaggio interno si intende il documento, la fattura o il documento di trasporto che giustifica il transito di un prodotto proprio dall'attivita' agricola all'attivita' agrituristica.