Art. 2.
                  Iscrizione all'elenco provinciale

   1.  Per  essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 17
della   legge   il   soggetto  richiedente  presenta  alla  provincia
territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in
particolare:
   a)  la  propria posizione rispetto a quanto previsto dall'art. 17,
comma 4, della legge;
   b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sezione agricoltura;
   c)  la  proprieta' dell'azienda agricola o comunque la titolarita'
di  altro  diritto  reale  o  personale  di godimento su di essa, con
esclusione del contratto di comodato.
   2.  Il  soggetto  richiedente  presenta,  altresi',  una relazione
sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo
professionale  che  ne  prevede le specifiche competenze, dalla quale
risultino:
   a)  le  attivita'  di  agriturismo  da svolgere, scelte tra quelle
definite   dall'art.  2  della  legge,  specificando  per  ognuna  la
tipologia, la capacita' ricettiva, il periodo di apertura e le ore di
lavoro  necessarie  calcolate in base alle tabelle previste dall'art.
14, comma 2, della legge stessa;
   b) le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse
attivita' agrituristiche;
   c)   la  superficie  aziendale  complessiva,  con  identificazione
catastale e planimetrica;
   d)  la  destinazione colturale dell'azienda, specificando per ogni
coltura la relativa superficie;
   e) il carico di bestiame;
   f) il parco macchine aziendale;
   g)  la  descrizione  dei  fabbricati, con relativa identificazione
catastale e destinazione d'uso;
   h) per ogni coltura ed attivita' agricola, il numero di ore lavoro
annuo;
   i)  il  numero  dei  soggetti occupati in azienda, specificando se
familiari  o  dipendenti,  se  a  tempo  indeterminato, determinato o
parziale,  nonche' le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti
di'  quanto previsto dall'art. 14 della legge, distinte tra attivita'
agricole ed attivita' agrituristiche.