Art. 2. Iscrizione all'elenco provinciale 1. Per essere iscritto all'elenco provinciale di cui all'art. 17 della legge il soggetto richiedente presenta alla provincia territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in particolare: a) la propria posizione rispetto a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, della legge; b) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione agricoltura; c) la proprieta' dell'azienda agricola o comunque la titolarita' di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato. 2. Il soggetto richiedente presenta, altresi', una relazione sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all'albo professionale che ne prevede le specifiche competenze, dalla quale risultino: a) le attivita' di agriturismo da svolgere, scelte tra quelle definite dall'art. 2 della legge, specificando per ognuna la tipologia, la capacita' ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge stessa; b) le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attivita' agrituristiche; c) la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica; d) la destinazione colturale dell'azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie; e) il carico di bestiame; f) il parco macchine aziendale; g) la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d'uso; h) per ogni coltura ed attivita' agricola, il numero di ore lavoro annuo; i) il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, determinato o parziale, nonche' le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti di' quanto previsto dall'art. 14 della legge, distinte tra attivita' agricole ed attivita' agrituristiche.