Art. 20. Agriturismo tradizionale 1. E' classificata come agriturismo tradizionale l'azienda agrituristica che, pur non presentando un indirizzo aziendale specializzato: a) svolge almeno una delle attivita' definite dall'art. 2 della legge; b) e' conforme ai requisiti previsti dagli articoli 14, 15 e 16 della legge nonche' dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento; c) garantisce, nell'ambito delle attivita' offerte, la dotazione e i servizi minimi indicati nell'allegato A al presente regolamento.