Art. 20.
                      Agriturismo tradizionale

   1.   E'   classificata  come  agriturismo  tradizionale  l'azienda
agrituristica   che,  pur  non  presentando  un  indirizzo  aziendale
specializzato:
   a)  svolge  almeno  una delle attivita' definite dall'art. 2 della
legge;
   b)  e'  conforme  ai requisiti previsti dagli articoli 14, 15 e 16
della  legge  nonche'  dagli  articoli  dal  7  al  17  del  presente
regolamento;
   c) garantisce, nell'ambito delle attivita' offerte, la dotazione e
i servizi minimi indicati nell'allegato A al presente regolamento.