Art. 21. Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica 1. E' classificata come agriturismo con caratterizzazione enogastronomica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, per la somministrazione di pasti e bevande utilizza prodotti enogastronomici di particolare pregio e qualita'. 2. Il riconoscimento della caratterizzazione enogastronomica dell'azienda e' condizionato allo svolgimento delle attivita' ed alla fornitura dei servizi di seguito riportati: a) la somministrazione di pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituita in misura superiore al 60 per cento da prodotti propri; la percentuale e' calcolata sul valore del pasto al prezzo di somministrazione; b) la disponibilita', sia per la somministrazione che per la vendita, di almeno due dei prodotti agroalimentari cosi' qualificati: 1) certificati DOP o IGP, di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; 2) certificati da agricoltura biologica, di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo nei prodotti agricoli e nelle derrate alimentari; 3) tradizionali, cosi' come definiti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dal decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998) ed inseriti nel relativo elenco nazionale; c) la disponibilita' di vini IGT, DOC e DOCG dell'areale di riferimento opportunamente evidenziati rispetto ai vini IGT o DOC provenienti da altri territori regionali; l'offerta di vino da tavola e' ammessa solo per produzioni aziendali ovvero provenienti dal territorio del comune in cui e' ubicata l'azienda o di comuni contermini; d) la presenza nei menu' giornalieri di almeno un piatto della cucina locale, correlato, in particolare, alle antiche tradizioni contadine; e) la presenza di una carta dei cibi e dei vini che illustri tipologia, stagionalita' e tradizionalita' dei piatti presentati e indichi la provenienza delle materie prime utilizzate. 3. L'agriturismo con caratterizzazione enogastronomica puo' prevedere inoltre: a) la presenza di risorse genetiche autoctone, sia vegetali che animali, a rischio di erosione, utilizzate per la ristorazione; b) l'organizzazione di visite guidate agli impianti durante le fasi di trasformazione e di lavorazione dei prodotti aziendali; c) l'allestimento di piccole zone espositive a carattere etnografico sugli usi e sulle tradizioni contadine del territorio, con particolare riferimento a quelle del patrimonio enogastronomico; d) l'organizzazione di corsi di cucina, con particolare riguardo ai piatti tipici del territorio, corsi di sommelier e altre tipologie di corsi tematici, comunque correlati all'enogastronomia; e) la disponibilita' di un locale per la vendita dei prodotti, per la degustazione e promozione dei prodotti tipici e tradizionali offerti; f) l'offerta di materiale informativo su prodotti e piatti locali e relative tecniche di preparazione; g) l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti di strutture tradizionali quali cantina, forno, cucina in muratura con fuochi a carbone o a legna, locali per essiccazione o affumicatura; h) la presenza di un orto familiare; i) l'inserimento in un circuito enogastronomico territoriale riconosciuto dalla Regione; l) l'adesione, in proprio o in consorzio con altri agriturismi e operatori del settore, a sagre, feste e altre manifestazioni popolari correlate alla cultura del territorio con particolare riguardo alle tradizioni enogastronomiche.