Art. 25. Agriturismo con caratterizzazione ecologica 1. E' classificata come agriturismo con caratterizzazione ecologica l'azienda agrituristica che, oltre a garantire quanto previsto per gli agriturismi tradizionali, nelle proprie attivita' utilizza materiali ed energie a basso impatto ambientale. 2. Il riconoscimento della caratterizzazione ecologica dell'azienda e' condizionato al possesso dei requisiti di seguito riportati: a) riconoscimento di azienda agricola ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica; b) utilizzazione di fonti energetiche alternative e comunque non inquinanti e rispettose dell'ambiente; c) l'impiego di materiali naturali e privi di sostanze dannose di origine petrolchimica e/o di riconosciuta tossicita' per pitture, finiture, arredi e tessuti; d) l'adozione di un sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di limitare la produzione degli stessi. 3. L'agriturismo con caratterizzazione ecologica puo' prevedere inoltre: a) l'utilizzo di materiali biodegradabili per la somministrazione di pasti e bevande; b) l'uso di detersivi provvisti del marchio comunitario di qualita' ecologica o di altri marchi ecologici riconosciuti; c) l'impiego, anche parziale, di impianti finalizzati al risparmio idrico ed energetico; d) l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni o allevamenti biologici; e) l'organizzazione di corsi che promuovano la conoscenza di aspetti comunque legati alla salvaguardia dell'ambiente, quali le energie rinnovabili, il risparmio energetico.