Art. 25.
             Agriturismo con caratterizzazione ecologica

   1.   E'   classificata   come  agriturismo  con  caratterizzazione
ecologica  l'azienda  agrituristica  che,  oltre  a  garantire quanto
previsto  per  gli  agriturismi tradizionali, nelle proprie attivita'
utilizza materiali ed energie a basso impatto ambientale.
   2.    Il    riconoscimento   della   caratterizzazione   ecologica
dell'azienda  e'  condizionato  al  possesso dei requisiti di seguito
riportati:
   a)  riconoscimento  di  azienda  agricola  ecologica  ai sensi del
regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di
assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;
   b)  utilizzazione  di fonti energetiche alternative e comunque non
inquinanti e rispettose dell'ambiente;
   c)  l'impiego di materiali naturali e privi di sostanze dannose di
origine  petrolchimica  e/o  di  riconosciuta tossicita' per pitture,
finiture, arredi e tessuti;
   d)  l'adozione  di  un  sistema  per la raccolta differenziata dei
rifiuti al fine di limitare la produzione degli stessi.
   3.  L'agriturismo  con  caratterizzazione ecologica puo' prevedere
inoltre:
   a)  l'utilizzo di materiali biodegradabili per la somministrazione
di pasti e bevande;
   b)  l'uso  di  detersivi  provvisti  del  marchio  comunitario  di
qualita' ecologica o di altri marchi ecologici riconosciuti;
   c) l'impiego, anche parziale, di impianti finalizzati al risparmio
idrico ed energetico;
   d)   l'utilizzo   di   prodotti   provenienti  da  coltivazioni  o
allevamenti biologici;
   e)  l'organizzazione  di  corsi  che  promuovano  la conoscenza di
aspetti  comunque  legati  alla  salvaguardia dell'ambiente, quali le
energie rinnovabili, il risparmio energetico.