Art. 27. Criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti 1. Per le iniziative a favore dell'agriturismo indicate dall'art. 12 della legge, la Giunta regionale, con la deliberazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, definisce le iniziative finanziabili, gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 17 della legge e provvede al riparto delle risorse tra le province ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge. 2. Gli interventi regionali di sostegno all'accesso al credito da parte delle imprese agrituristiche, di cui all'art. 34, comma 1, della legge, sono gestiti con le modalita' previste dall'art. 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27. 3. Le province, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge, previa verifica dell'ammissibilita' della domanda, della completezza e regolarita' della documentazione allegata, determinano l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare. 4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 puo' essere effettuata a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle province. Nel caso sia adottata la modalita' del bando pubblico nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorita', nell'ordine: a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a: 1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti; 2) giovani agricoltori; 3) imprenditori donne; b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in: 1) zone svantaggiate, come individuate ai sensi dell'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE ) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all'art. 7 della legge. 5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformita' a quanto disposto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»).