Art. 27.
       Criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti

   1.  Per le iniziative a favore dell'agriturismo indicate dall'art.
12  della  legge,  la Giunta regionale, con la deliberazione prevista
dal   comma   3   dello  stesso  articolo,  definisce  le  iniziative
finanziabili,  gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti
iscritti  negli  elenchi provinciali di cui all'art. 17 della legge e
provvede  al riparto delle risorse tra le province ai sensi dell'art.
8, comma 2, della legge.
   2.  Gli interventi regionali di sostegno all'accesso al credito da
parte  delle  imprese  agrituristiche,  di  cui all'art. 34, comma 1,
della  legge,  sono  gestiti  con  le modalita' previste dall'art. 67
della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.
   3.  Le  province, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della
legge,  previa  verifica  dell'ammissibilita'  della  domanda,  della
completezza  e regolarita' della documentazione allegata, determinano
l'ammontare della spesa ammissibile da finanziare.
   4.  La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 puo' essere
effettuata  a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle
province. Nel caso sia adottata la modalita' del bando pubblico nella
concessione  dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di
priorita', nell'ordine:
   a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:
   1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;
   2) giovani agricoltori;
   3) imprenditori donne;
   b)  per  quanto  riguarda  la localizzazione delle aziende, che le
stesse si trovino in:
   1)  zone  svantaggiate,  come  individuate  ai sensi dell'art. 36,
lettera  a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE ) n. 1698/2005
del  Consiglio,  del  20  settembre  2005,  relativo al sostegno allo
sviluppo  rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
   2)   zone   di   maggiore   interesse  agrituristico,  secondo  la
definizione del piano regionale di cui all'art. 7 della legge.
   5.  I  finanziamenti  di cui al presente articolo sono concessi in
conformita'  a  quanto disposto dal regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione,  del  15  dicembre  2006 relativo all'applicazione degli
articoli  87  e  88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de
minimis»).