Art. 28. Vincolo di destinazione d'uso 1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all'art. 12 della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti all'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni per gli immobili e di cinque anni per le attrezzature, a decorrere dalla data di liquidazione del finanziamento. 2. Il vincolo di destinazione d'uso risulta da apposito atto d'obbligo da trascrivere, a proprie spese, a cura dei beneficiari dei finanziamenti, che ne presentano una copia alla provincia competente. 3. L'elenco dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e' tenuto presso gli uffici provinciali, competenti in materia di agriturismo.