Art. 28.
                    Vincolo di destinazione d'uso

   1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui
all'art.  12  della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti
all'apposizione  del  vincolo di destinazione d'uso per un periodo di
dieci  anni  per gli immobili e di cinque anni per le attrezzature, a
decorrere dalla data di liquidazione del finanziamento.
   2.  Il  vincolo  di  destinazione  d'uso  risulta da apposito atto
d'obbligo da trascrivere, a proprie spese, a cura dei beneficiari dei
finanziamenti, che ne presentano una copia alla provincia competente.
   3.  L'elenco  dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d'uso
e'  tenuto  presso  gli  uffici provinciali, competenti in materia di
agriturismo.