Art. 29.
                      Disposizioni transitorie

   1.  Nelle  more  dell'adozione,  da  parte della Giunta regionale,
delle  tabelle  previste  dall'art.  14,  comma  2,  della  legge, la
determinazione del tempolavoro e' effettuata sulla base delle tabelle
allegate  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 3992 del 4
agosto  1998,  tenendo  presente  che,  nella  tabella  B, per quanto
riguarda  l'attivita' agrituristica, la classe di posti letto da 26 a
40 e' da intendersi da 26 a 50.
   2.  Nelle  more  della  individuazione  delle  zone  di prevalente
interesse  agrituristico  ai  sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a),
della  legge,  nella  concessione dei finanziamenti si fa riferimento
esclusivamente  a  quanto previsto dall'art. 27, comma 4, lettera b),
numero 1, del presente regolamento.
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio.
   Roma, 31 luglio 2007
                              MARRAZZO
   (Omissis)