Art. 29. Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, delle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, la determinazione del tempolavoro e' effettuata sulla base delle tabelle allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 3992 del 4 agosto 1998, tenendo presente che, nella tabella B, per quanto riguarda l'attivita' agrituristica, la classe di posti letto da 26 a 40 e' da intendersi da 26 a 50. 2. Nelle more della individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge, nella concessione dei finanziamenti si fa riferimento esclusivamente a quanto previsto dall'art. 27, comma 4, lettera b), numero 1, del presente regolamento. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 31 luglio 2007 MARRAZZO (Omissis)