Art. 3.
                  Dichiarazione di inizio attivita'

   1.  Nella  dichiarazione  di  inizio  attivita',  oltre  a  quanto
previsto dall'art. 18 della legge, sono indicate:
   a)  la  dotazione  dei  requisiti  e  dei  servizi minimi indicati
nell'allegato  A  al  presente  regolamento, di cui costituisce parte
integrante;
   b)  la  conformita'  degli  immobili  e  delle  strutture a quanto
previsto  dalla legge nonche' dagli articoli dal 7 al 17 del presente
regolamento;
   c)  la  presenza  di  acqua  potabile  nonche'  di  un  sistema di
smaltimento dei reflui proporzionato alla capacita' ricettiva.
   2.  Decorso  il  termine di cui all'art. 18, comma 2, della legge,
fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 3 del medesimo articolo, il
comune  comunica  alla  provincia  competente  l'effettivo  esercizio
dell'attivita' agrituristica.