Art. 3. Dichiarazione di inizio attivita' 1. Nella dichiarazione di inizio attivita', oltre a quanto previsto dall'art. 18 della legge, sono indicate: a) la dotazione dei requisiti e dei servizi minimi indicati nell'allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante; b) la conformita' degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalla legge nonche' dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento; c) la presenza di acqua potabile nonche' di un sistema di smaltimento dei reflui proporzionato alla capacita' ricettiva. 2. Decorso il termine di cui all'art. 18, comma 2, della legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il comune comunica alla provincia competente l'effettivo esercizio dell'attivita' agrituristica.