Art. 4. Comunicazioni per il monitoraggio 1. Le province ed i comuni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge, trasmettono, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, anche per via telematica. 2. Le province, per ogni soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 17 della legge, in particolare, comunicano: a) la denominazione ed i dati catastali dell'azienda agrituristica; b) l'indirizzo produttivo dell'azienda; c) l'eventuale concessione dei contributi, specificandone finalita' ed entita'; d) l'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso nonche' la durata del vincolo stesso; e) il tipo di attivita' agrituristica svolta ed i periodi di svolgimento della stessa; f) relativamente all'attivita' di ospitalita': 1) se viene effettuata in camera, in appartamento o in spazi aperti; 2) la capacita' ricettiva prevista rispetto a quella massima consentita; 3) l'eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione. 3. I comuni, in particolare, comunicano: a) il nominativo di chi esercita l'attivita' agrituristica; b) la denominazione e i dati catastali dell'azienda agrituristica; c) la tipologia delle attivita' agrituristiche svolte, la capacita' ricettiva ed i periodi di svolgimento per ciascuna attivita'. 4. Le province ed i comuni comunicano tempestivamente alla direzione regionale competente in materia di agriturismo, eventuali variazioni inerenti ai dati ed alle informazioni precedentemente trasmessi nonche' gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge.