Art. 4.
                  Comunicazioni per il monitoraggio

   1.  Le province ed i comuni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della
legge,  trasmettono,  con  cadenza  annuale, alla direzione regionale
competente  in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui
dispongono, anche per via telematica.
   2.  Le  province,  per  ogni  soggetto iscritto nell'elenco di cui
all'art. 17 della legge, in particolare, comunicano:
   a)   la   denominazione   ed   i   dati   catastali   dell'azienda
agrituristica;
   b) l'indirizzo produttivo dell'azienda;
   c)   l'eventuale   concessione   dei   contributi,  specificandone
finalita' ed entita';
   d)  l'elenco  dei  beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso
nonche' la durata del vincolo stesso;
   e)  il  tipo  di  attivita'  agrituristica  svolta ed i periodi di
svolgimento della stessa;
   f) relativamente all'attivita' di ospitalita':
   1)  se  viene  effettuata  in  camera,  in appartamento o in spazi
aperti;
   2)  la  capacita'  ricettiva  prevista  rispetto  a quella massima
consentita;
   3) l'eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione.
   3. I comuni, in particolare, comunicano:
   a) il nominativo di chi esercita l'attivita' agrituristica;
   b) la denominazione e i dati catastali dell'azienda agrituristica;
   c)   la   tipologia  delle  attivita'  agrituristiche  svolte,  la
capacita'   ricettiva  ed  i  periodi  di  svolgimento  per  ciascuna
attivita'.
   4.  Le  province  ed  i  comuni  comunicano  tempestivamente  alla
direzione  regionale  competente in materia di agriturismo, eventuali
variazioni  inerenti  ai  dati  ed  alle informazioni precedentemente
trasmessi nonche' gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli
articoli 26 e 27 della legge.