Art. 5.
                       Coefficiente correttivo

   1.  Le  province,  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento,  determinano, nei limiti previsti
dall'art.  14,  comma  3, della legge, un coefficiente correttivo del
tempo   di   lavoro   agricolo  relativamente  alle  zone  montane  o
svantaggiate,   alle   aree   naturali  protette  e  per  le  aziende
riconosciute biologiche.