Art. 5. Coefficiente correttivo 1. Le province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determinano, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3, della legge, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche.