Art. 6.
Criteri  per  la  quantificazione  della  consistenza  delle  diverse
                      attivita' agrituristiche

   1.  Il  tempo lavoro-medio convenzionale di cui all'art. 14, comma
2,  della  legge, di seguito denominato tempo lavoro, e' quantificato
in  ore  lavoro/anno  necessarie  per  lo  svolgimento  delle diverse
attivita' agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento
delle  diverse  attivita'  agrituristiche.  Tale  quantificazione  e'
dichiarata  dal soggetto che richiede l'iscrizione nell'elenco di cui
all'art.  17  della  legge,  che la effettua sulla base dei parametri
riportati  nelle  tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge
stessa, tenendo conto:
   a)  per  l'attivita'  agricola, della superficie, dell'ordinamento
colturale   e   produttivo  dell'azienda,  nonche'  del  coefficiente
correttivo di cui all'art. 14, comma 3, della legge;
   b)  per  l'attivita'  agrituristica,  delle  diverse  tipologie di
ricezione ed ospitalita' e dei relativi periodi di svolgimento.
   2.  L'attivita' agricola e' considerata principale quando il tempo
lavoro  necessario per le singole colture, per ciascun allevamento di
animali,  per la silvicoltura e per le attivita' connesse prevale sul
tempo  lavoro  medio  convenzionale  necessario  per  lo  svolgimento
dell'attivita' agrituristica.
   3.  Al  fine  di  determinare  il  tempo  lavoro  per  l'attivita'
agricola,   l'imprenditore  applica  i  valori  medi  di  impiego  di
manodopera  contenuti  nelle  tabelle previste dall'art. 14, comma 2,
moltiplicandoli  per  gli  ettari, o frazioni di ettari, per le varie
attivita'   agricole  svolte  in  azienda,  nonche'  per  l'attivita'
amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attivita'
agricola.
   4.  Al  fine  di  determinare  il  tempo  lavoro  per  l'attivita'
agrituristica,  l'imprenditore  applica  i  valori medi di lavoro per
attivita'  agrituristiche  contenuti nelle tabelle previste dall'art.
14,  comma  2,  della  legge, moltiplicandoli per il numero dei posti
letto  offerti,  per il numero dei pasti somministrati e per tutte le
altre  attivita' definite dall'art. 2 della legge stessa, nonche' per
l'attivita'  amministrativa  e  contabile necessaria allo svolgimento
dell'attivita' agrituristica.
   5.  Nel  caso  di  svolgimento  di  attivita' agricole o connesse,
escluse  quelle  di  ricezione  ed  ospitalita',  non  inserite nelle
tabelle  previste  dall'art. 14, comma 2, della legge, l'imprenditore
agricolo redige il diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte
e  il  tempo  occorrente  per  lo svolgimento delle stesse secondo le
modalita'   stabilite   con   apposita   deliberazione  della  Giunta
regionale,  su  proposta del tavolo regionale dell'agriturismo di cui
all'art.   11   della  legge  stessa.  Il  diagramma  e'  soggetto  a
valutazione di congruita' da parte della provincia competente.