Art. 6. Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attivita' agrituristiche 1. Il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all'art. 14, comma 2, della legge, di seguito denominato tempo lavoro, e' quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attivita' agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attivita' agrituristiche. Tale quantificazione e' dichiarata dal soggetto che richiede l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 17 della legge, che la effettua sulla base dei parametri riportati nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge stessa, tenendo conto: a) per l'attivita' agricola, della superficie, dell'ordinamento colturale e produttivo dell'azienda, nonche' del coefficiente correttivo di cui all'art. 14, comma 3, della legge; b) per l'attivita' agrituristica, delle diverse tipologie di ricezione ed ospitalita' e dei relativi periodi di svolgimento. 2. L'attivita' agricola e' considerata principale quando il tempo lavoro necessario per le singole colture, per ciascun allevamento di animali, per la silvicoltura e per le attivita' connesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica. 3. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attivita' agricola, l'imprenditore applica i valori medi di impiego di manodopera contenuti nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, moltiplicandoli per gli ettari, o frazioni di ettari, per le varie attivita' agricole svolte in azienda, nonche' per l'attivita' amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attivita' agricola. 4. Al fine di determinare il tempo lavoro per l'attivita' agrituristica, l'imprenditore applica i valori medi di lavoro per attivita' agrituristiche contenuti nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, moltiplicandoli per il numero dei posti letto offerti, per il numero dei pasti somministrati e per tutte le altre attivita' definite dall'art. 2 della legge stessa, nonche' per l'attivita' amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell'attivita' agrituristica. 5. Nel caso di svolgimento di attivita' agricole o connesse, escluse quelle di ricezione ed ospitalita', non inserite nelle tabelle previste dall'art. 14, comma 2, della legge, l'imprenditore agricolo redige il diagramma con il dettaglio delle operazioni svolte e il tempo occorrente per lo svolgimento delle stesse secondo le modalita' stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta del tavolo regionale dell'agriturismo di cui all'art. 11 della legge stessa. Il diagramma e' soggetto a valutazione di congruita' da parte della provincia competente.