Art. 7.
       Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza

   1. Gli immobili e le strutture di nuova edificazione, da destinare
all'esercizio  delle  attivita'  di  agriturismo,  sono  conformi  ai
requisiti  strutturali,  igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e
di  sicurezza  previsti  dalla  normativa  vigente in materia nonche'
dalla legge e dal presente regolamento.
   2.  Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e
di  ruralita', per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili
e   strutture  gia'  esistenti,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme  sul  governo del territorio) e successive modificazioni, sono
consentite  le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale,
vigente:
   a) altezza media minima di 2,50 metri;
   b) rapporto aereo-illuminante pari al valore di 1/12.