Art. 7. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza 1. Gli immobili e le strutture di nuova edificazione, da destinare all'esercizio delle attivita' di agriturismo, sono conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonche' dalla legge e dal presente regolamento. 2. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralita', per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili e strutture gia' esistenti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente: a) altezza media minima di 2,50 metri; b) rapporto aereo-illuminante pari al valore di 1/12.