Art. 8.
      Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento

   1.  I  locali  adibiti  a soggiorno e pernottamento, riguardo agli
aspetti   di  abitabilita'  ed  agibilita',  posseggono  i  requisiti
strutturali  ed  igienico-sanitari  previsti  dai regolamenti edilizi
comunali,  tenuto  conto  delle  loro  particolari caratteristiche di
ruralita'.
   2.  Per  i  locali  di civile abitazione destinati all'ospitalita'
devono  essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad
uso abitativo.
   3.  La  ricettivita'  delle  camere  ad uso agrituristico e' cosi'
determinata:
   a)  superficie  minima  di  7  metri  quadrati per le camere da un
letto;
   b)  superficie  minima  di  11  metri quadrati per le camere a due
letti,  con  incremento  di  4  metri quadrati di superficie per ogni
letto in piu'; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 e' in ogni
caso arrotondata all'unita' superiore;
   c) altezza media minima di 2,50 metri.
   4.  Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli
edifici  rurali  esistenti non permettano l'adeguamento in altezza al
minimo  previsto,  puo'  essere  consentita la riduzione dell'altezza
fino  al  limite  minimo di metri 2,20, purche' il volume disponibile
per posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi per le camere ad un
letto  e  per  i locali servizi e a 23 metri cubi per le camere a due
letti.
   5.   La   ricettivita'  in  unita'  abitative  attrezzate  per  il
pernottamento ed il soggiorno e' cosi' determinata:
   a)  per  le unita' abitative dotate di servizio autonomo di cucina
la  superficie  minima  e'  fissata  in  metri  quadrati 26 e possono
esservi alloggiate fino a 4 persone;
   b) per le unita' abitative nelle quali possono essere alloggiate 5
o  piu'  persone  la  superficie  minima  di  cui  alla lettera a) e'
aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta;
   c)  per  ogni letto aggiunto riservato ad ospiti di eta' inferiore
ai 12 anni e' richiesta una superficie di 6 metri quadrati.