Art. 8. Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento 1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilita' ed agibilita', posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralita'. 2. Per i locali di civile abitazione destinati all'ospitalita' devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo. 3. La ricettivita' delle camere ad uso agrituristico e' cosi' determinata: a) superficie minima di 7 metri quadrati per le camere da un letto; b) superficie minima di 11 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in piu'; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 e' in ogni caso arrotondata all'unita' superiore; c) altezza media minima di 2,50 metri. 4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l'adeguamento in altezza al minimo previsto, puo' essere consentita la riduzione dell'altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purche' il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi per le camere ad un letto e per i locali servizi e a 23 metri cubi per le camere a due letti. 5. La ricettivita' in unita' abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno e' cosi' determinata: a) per le unita' abitative dotate di servizio autonomo di cucina la superficie minima e' fissata in metri quadrati 26 e possono esservi alloggiate fino a 4 persone; b) per le unita' abitative nelle quali possono essere alloggiate 5 o piu' persone la superficie minima di cui alla lettera a) e' aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta; c) per ogni letto aggiunto riservato ad ospiti di eta' inferiore ai 12 anni e' richiesta una superficie di 6 metri quadrati.