Art. 9. Requisiti per il locale cucina 1. Per locale cucina si intende il locale polifunzionale di produzione, di preparazione e di confezionamento di alimenti e di bevande destinati alla somministrazione per ospiti e/o avventori nonche' alla vendita. Detto locale, di dimensioni proporzionate al tipo di attivita' svolte nonche' provvisto di illuminazione ed aerazione, naturale o artificiale, adeguata, e' dotato di: a) pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti lavabili e disinfettabili; b) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti; c) attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che consentano una completa e rapida pulizia, preferibilmente evitando l'uso di piani di lavoro in legno e di utensili con manico in legno; d) contenitore dei rifiuti con comando a pedale; e) zona di cottura con cappa sovrastante il punto di cottura dimensionata in modo adeguato a convogliare fumi e vapori all'esterno; f) fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano ne' a gomito; g) idoneo erogatore di sapone liquido o in polvere ed asciugamani monouso; h) sistema di scarico delle acque reflue dai lavelli, dotato di pozzetti a sifone; i) celle e/o armadi frigoriferi in numero e capacita' proporzionati all'entita' della lavorazione, dotati di termometro di massima e di minima; l) lavastoviglie, anche di tipo non industriale qualora siano autorizzati non piu' di quindici posti tavola; m) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati. 2. Il locale cucina non puo' essere utilizzato come ambiente per la somministrazione dei pasti, ne' per l'esposizione e la vendita di prodotti.