Art. 9.
                   Requisiti per il locale cucina

   1.  Per  locale  cucina  si  intende  il  locale polifunzionale di
produzione,  di  preparazione  e  di confezionamento di alimenti e di
bevande  destinati  alla  somministrazione  per  ospiti e/o avventori
nonche'  alla  vendita.  Detto locale, di dimensioni proporzionate al
tipo  di  attivita'  svolte  nonche'  provvisto  di  illuminazione ed
aerazione, naturale o artificiale, adeguata, e' dotato di:
   a)  pareti  (almeno  fino  all'altezza  di  metri  2)  e pavimenti
lavabili e disinfettabili;
   b) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri
animali e di insetti;
   c)  attrezzature  ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo
igienico-sanitario  e  che  consentano una completa e rapida pulizia,
preferibilmente  evitando  l'uso  di  piani  di  lavoro in legno e di
utensili con manico in legno;
   d) contenitore dei rifiuti con comando a pedale;
   e)  zona  di  cottura  con  cappa  sovrastante il punto di cottura
dimensionata   in   modo   adeguato   a  convogliare  fumi  e  vapori
all'esterno;
   f)  fornitura  di  acqua  potabile,  calda  e  fredda, erogata con
comando non azionabile a mano ne' a gomito;
   g)  idoneo erogatore di sapone liquido o in polvere ed asciugamani
monouso;
   h)  sistema  di  scarico delle acque reflue dai lavelli, dotato di
pozzetti a sifone;
   i)   celle   e/o   armadi   frigoriferi   in  numero  e  capacita'
proporzionati  all'entita' della lavorazione, dotati di termometro di
massima e di minima;
   l)  lavastoviglie,  anche  di  tipo  non industriale qualora siano
autorizzati non piu' di quindici posti tavola;
   m)  armadio  chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e
la  disinfezione,  o  apposito  locale  separato  da  quello dove gli
alimenti  e  le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati,
serviti e consumati.
   2.  Il  locale cucina non puo' essere utilizzato come ambiente per
la  somministrazione dei pasti, ne' per l'esposizione e la vendita di
prodotti.