ALLEGATO . Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4-bis della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni, di seguito chiamata legge, definisce i criteri e i requisiti minimi nonche' le modalita' procedurali per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e stabilisce altresi', ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale. Capo II Riconoscimento degli ecomusei di interesse regionale Art. 2. Requisiti minimi per il riconoscimento 1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e' necessario il possesso, da parte delle iniziative ecomuseali esistenti nella regione, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi di natura oggettiva e soggettiva: a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di: 1) caratteristiche di omogeneita' culturale, geografica e paesaggistica tali da renderlo configurabile come un'unita' spaziale con una propria peculiare identita', differenziata dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani; 2) beni di comunita', ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, culturali ed ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per la stessa comunita' locale che vi e' radicata; b) essere promosse e gestite da: 1) Enti locali, in forma singola o associata; 2) Associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite per la promozione e gestione dell'iniziativa ecomuseale o che abbiano come oggetto statutario le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge; c) essere di fatto gia' operative da almeno tre anni sul territorio di riferimento mediante lo sviluppo di un organico progetto culturale, coinvolgente in modo significativo diverse espressioni istituzionali, socio-economiche e aggregative della comunita' locale nello stabile svolgimento di una pluralita' integazioni coerenti con le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3 della legge; d) disporre di itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione. Art. 3. Criteri di valutazione 1. Le iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2 sono inoltre valutate, ai fini del loro riconoscimento, tenendo conto: a) nel caso di iniziativa promossa e gestita da un'associazione, dell'assetto organizzativo interno disciplinato dallo statuto, con priorita' per le strutture associative ispirate al principio di democraticita', nelle quali: 1) le decisioni fondamentali della vita associativa sono riservate all'assemblea degli aderenti; 2) tutti gli aderenti hanno parita' di diritti, in primo luogo il diritto di voto; 3) sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti; b) del carattere marginale dell'area in cui e' situato il territorio di riferimento, in considerazione dei problemi strutturali e di riconversione economico-produttiva nonche' delle situazioni di disagio sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione delle zone svantaggiate del territorio regionale operata ai fini dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti; c) dell'assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica ovvero di carattere particolare. Art. 4. Domanda di riconoscimento 1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), gestori di un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica di Ecomuseo di interesse regionale, presentano domanda di riconoscimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace -Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. 2. La domanda, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato, ovvero, nel caso di piu' Enti locali associati, dal legale rappresentante dell'Ente a cio' delegato, ed e' corredata della seguente documentazione, specificata nel modello medesimo: a) dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza dell'operativita' effettiva della forma museale interessata, b) atto costitutivo e statuto vigente dell'associazione o fondazione, nonche' composizione dei relativi organi, nel caso di iniziativa promossa e gestita da organismo privato; c) relazione illustrativa dettagliata della realta' ecomuseale di cui trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica e caratteristica; la delimitazione e le caratteristiche ambientali, naturalistiche, paesaggistiche, economiche e socio-culturali dell'area territoriale interessata; le modalita' del coinvolgimento della comunita' locale nel processo di attivazione del progetto di tutela e valorizzazione complessiva dell'area stessa; le attivita' e le specifiche iniziative svolte dall'inizio dell'operativita'; le eventuali, specifiche forme di collaborazione gia' avviate con Enti locali, singoli o associati, con le istituzioni scolastiche nonche' con altri enti pubblici e privati operanti sul territorio e con istituzioni universitarie e scientifiche; le condizioni, le modalita' e l'ampiezza della fruizione e della partecipazione da parte del pubblico; la consistenza della dotazione strutturale; l'entita' delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili; d) piano di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai due anni successivi a quello di presentazione della domanda, nel quale sono evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative e di azione, le attivita' e le specifiche iniziative da realizzare, le rispettive fasi temporali e modalita' attuative nonche' le risorse corrispondentemente previste; e) descrizione e rappresentazione grafica del marchio gia' utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento. Art. 5. Istruttoria 1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende: a) l'accertamento, sulla base della documentazione pervenuta, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d); b) l'accertamento della presenza, nella realta' ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettera c); a tal fine si considera la durata dell'effettiva operativita', prescindendo dalla data di formale costituzione dell'ente gestore, nel caso di iniziativa promossa e gestita da organismo privato; l'operativita' viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi: 1) rilevanza, numero, durata e continuita' delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate; 2) grado di approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei beni di comunita', nel cui ambito e' prioritariamente considerato lo stato di avanzamento, nell'ordine, della catalogazione, del censimento o della ricognizione dei beni stessi; 3) livello di intensita' del coinvolgimento della comunita' locale nel progetto ecomuseale, attestato dalle convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'Ente gestore e la collettivita', di forme di collaborazione o di concertazione tra le quali sono prioritariamente considerate, nell'ordine, l'attivazione della metodologia di Agenda 21 e la costituzione di forum owero di tavoli di lavoro permanenti; 4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale gia' consolidati o in fase di avvio con altri Ecomusei gia' attivi anche in altre regioni italiane ed europee; 5) adeguatezza delle strutture e stabilita' dell'assetto organizzativo attuale e relative potenzialita' di sviluppo; c) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3. Art. 6. Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei 1. A seguito dell'istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge, di seguito chiamato Comitato: a) una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e le risultanze delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5; b) uno schema di programma annuale con i seguenti contenuti: 1) l'indicazione delle iniziative ecomuseali in possesso di tutti i requisiti minimi di cui all'articolo 2 e valutate positivamente ai fini del riconoscimento, con le denominazioni e i marchi di cui e' proposta l'assegnazione in via esclusiva; 2) l'indicazione delle iniziative ecomuseali per le quali, in considerazione dei requisiti minimi al momento posseduti e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3, si prevede che il riconoscimento possa intervenire, a fronte della presentazione di una nuova domanda, entro i due anni successivi; 3) la definizione di obiettivi e linee di indirizzo uniformi per l'equilibrato sviluppo del settore; 4) la fissazione di indicatori qualitativi e dimensionali riferiti all'intero territorio regionale o a sue aree specifiche; 5) l'individuazione delle specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento culturale degli operatori degli Ecomusei di cui ai punti 1) e 2), da finanziare con le modalita' di cui al Capo III, nonche' le linee-guida per la concessione dei contributi di cui al Capo IV, con la corrispondente ripartizione delle risorse disponibili fra dette aree di intervento. Art. 7. Programma annuale 1. Acquisito il parere del Comitato, lo schema di Programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e' sottoposto all'approvazione della giunta regionale. 2. Il Programma di istituzione degli Ecomusei, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, reca in allegato l'elenco aggiornato di tutti gli Ecomusei detentori della qualifica di «Ecomuseo di interesse regionale». Art. 8. Aggiornamento 1. Il Servizio provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, verificando la permanenza dei requisiti prescritti nonche' la continuita' e il grado di sviluppo delle attivita' di promozione socio-culturale e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti. 2. A tal fine gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale trasmettono al Servizio, decorsi due anni dal loro riconoscimento e, successivamente, con cadenza biennale, la relazione illustrativa e il piano di sviluppo pluriennale recanti l'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d). 3. Gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale aventi natura di associazione o fondazione comunicano inoltre al Servizio le modifiche statutarie eventualmente intervenute, entro trenta giorni dalla loro adozione. 4. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2, o qualora venga rilevata la perdita dei requisiti minimi prescritti dall'articolo 2, viene disposta, previo parere del Comitato, l'esclusione dall'elenco degli Ecomusei riconosciuti annesso al Programma di cui all'articolo 7 per l'anno successivo. Capo III Contributi per la formazione degli operatori ecomuseali Art. 9. Oggetto e destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da Universita', Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, qualificati nel settore, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e altre iniziative di formazione specialistica e di aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei gia' attivi in Friuli-Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa, rivolte al personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui all'articolo 7. Art. 10. Programmazione e modalita' di attuazione 1. Le singole iniziative previste dall'articolo 9 sono individuate nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 7, che fissa il limite massimo dei rispettivi contributi. 2. La convenzione con il soggetto attuatore specifica i tempi e le modalita' di realizzazione dell'iniziativa, determina, sulla base della valutazione delle spese ammissibili previste, l'ammontare del contributo e definisce le relative modalita' di erogazione e di rendicontazione. 3. La convenzione contributiva di cui al comma 2 e' stipulata e approvata con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i contratti dell'Amministrazione regionale. Contestualmente all'approvazione viene disposta la concessione del contributo. 4. Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure espressamente indicati nella convenzione stessa. 5. E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa dell'iniziativa svolta. Capo IV Contributi a sostegno degli ecomusei Art. 11. Oggetto e destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, della legge sono attuati mediante la concessione di contributi fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione dei programmi annuali di attivita' degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II. Art. 12. Modalita' e termine di presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di contributo, redatte in conformita' al modello approvato con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'Ecomuseo riconosciuto, sono presentate al Servizio entro il termine del 31 gennaio dell'ahno cui si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000. 2. Possono presentare domanda di contributo anche gli Enti gestori di iniziative ecomuseali non ancora riconosciute, purche' abbiano presentato anche domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 4. La concessione del contributo e' comunque subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale. 3. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione: a) programma di attivita', recante l'illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene richiesto il contributo e il preventivo dettagliato delle entrate e delle spese previste per le iniziative stesse, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale; b) nel caso di Ecomusei gia' finanziati nell'esercizio precedente, relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio medesimo. 4. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato. Art. 13. Istruttoria delle domande di contributo 1. L'istruttoria delle domande di contributo si articola nelle seguenti fasi: a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilita'; b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo e dell'entita' del contributo assegnabile; c) determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle domande stesse, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 15. Art. 14. Determinazione della spesa ammissibile 1. Per ciascuna delle domande per le quali sia stato accertato il possesso dei requisiti formali di ammissibilita' si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo sulla base della verifica di coerenza e congruita' delle previsioni recate dal programma di attivita' e dal relativo preventivo di spesa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente. 2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla gestione e allo sviluppo delle attivita' ecomuseali, ivi comprese, entro il limite massimo del 20% del contributo assegnato, le spese per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonche', entro il limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di funzionamento sostenute. Art. 15. Criteri per la determinazione dell'entita' del contributo e per la valutazione delle domande 1. L'entita' del contributo da assegnare per ciascun Ecomuseo e' fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili ai sensi dell'articolo 14, entro il limite del 50%, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento. 2. L'entita' del contributo, determinata ai sensi del comma 1, non puo' comunque eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili individuate dal Programma di cui all'articolo 7. 3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento delle finalita' indicate dalla legge, sulla base dei seguenti criteri: a) livello qualitativo delle attivita' previste, in relazione all'obiettivo della conservazione evalorizzazione unitaria dei molteplici valori del territorio da salvaguardare, globalmente considerato nei suoi diversi aspetti storico e culturale, naturalistico e paesaggistico, ambientale, linguistico e demoetnoantropologico; b) grado e modalita' del coinvolgimento delle comunita' locali interessate; c) natura, dimensioni e impatto delle attivita' gia' svolte e grado di sviluppo raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e della dotazione strumentale. 4. Ai fini del comma 3, nell'ambito delle iniziative ecomuseali promosse da Enti locali, costituisce ulteriore criterio preferenziale la gestione dell'Ecomuseo in forma associata. Art. 16. Erogazione e rendicontazione dei contributi 1. Con il decreto di concessione il direttore del Servizio puo' provvedere, su espressa richiesta del benefidario, alla liquidazione di un importo non superiore all'80% dell'ammontare del contributo concesso. 2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, accompagnata da una relazione illustrativa dell'impiego del contributo. 3. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti gli altri finanziamenti eventualmente ottenuti per le stesse finalita' per le quali e' stato concesso il contributo regionale; il contributo e' rideterminato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario. Art. 17. Termine del procedimento 1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 7. Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 18. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dai Capi III e IV si applicano le norme della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Disposizioni transitorie 1. In via di prima applicazione, per il riconoscimento si applicano le disposizioni seguenti: a) le domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) il Programma di cui all'articolo 7 e' approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dalla lettera a). 2. Sono comunque fatte salve le domande gia' presentate, integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 4, entro il termine di cui al comma 1. 3. Gli Ecomusei che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano gia' riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge, sono soggetti all'accertamento della loro conformita' ai requisiti minimi di cui all'articolo 2. A tal fine i relativi Enti gestori trasmettono al Servizio la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, entro un anno dalla data medesima. Il mantenimento o la perdita della qualifica sono disposti, previo parere del Comitato, mediante l'inserimento ovvero l'esclusione dall'elenco annesso al Programma per l'anno successivo. Sino all'approvazione di tale Programma la qualifica attribuita ai sensi dell'articolo 5 della legge e' comunque conservata. 4. Per l'anno in corso, sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi di cui al Capo IV entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) gli Ecomusei di cui al comma 3; b) le iniziative ecomuseali per le quali viene contestualmente richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1. 5. Sono comunque fatte salve le domande di contributo gia' presentate, anche relativamente ad Ecomusei che non risultavano ancora riconosciuti al momento di presentazione della domanda, purche' venga richiesto anche il riconoscimento, entro il termine di cui al comma 1, e le domande suddette siano integrate entro il termine stesso, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 12, comma 3. 6. Nei casi previsti al comma 4, lettera b) e al comma 5, la concessione del contributo e' comunque subordinata al previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy