ALLEGATO .
Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi
per  il  riconoscimento  della  qualifica  di  Ecomuseo  di interesse
regionale  ed  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione dei
contributi  previsti  dalla  legge  regionale  20  giugno 2006, n. 10
(Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia).
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
1.  Il  presente  regolamento, in attuazione degli articoli 2 e 4-bis
della  legge  regionale  20  giugno  2006,  n.  10 (Istituzione degli
Ecomusei   del   Friuli-Venezia  Giulia)  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  di  seguito  chiamata  legge,  definisce i criteri e i
requisiti   minimi   nonche'   le   modalita'   procedurali   per  il
riconoscimento  della  qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e
stabilisce altresi', ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n.
7  (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e  diritto  di  accesso), i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi previsti dalla legge nel settore ecomuseale.
                               Capo II
        Riconoscimento degli ecomusei di interesse regionale
                               Art. 2.
               Requisiti minimi per il riconoscimento
1.  Ai  fini  del  riconoscimento  della  qualifica  di  Ecomuseo  di
interesse  regionale  e'  necessario  il  possesso,  da  parte  delle
iniziative   ecomuseali   esistenti   nella  regione,  come  definite
dall'articolo  1, comma 2, della legge, dei seguenti requisiti minimi
di natura oggettiva e soggettiva:
a) essere riferite ad un ambito territoriale dotato di:
1)   caratteristiche   di   omogeneita'   culturale,   geografica   e
paesaggistica  tali da renderlo configurabile come un'unita' spaziale
con  una  propria  peculiare  identita',  differenziata  dagli  altri
contesti territoriali, limitrofi e lontani;
2)  beni  di  comunita', ovvero di elementi patrimoniali, materiali e
immateriali,  naturalistici,  culturali ed ambientali di riconosciuto
valore,  in  primo  luogo  per  la  stessa comunita' locale che vi e'
radicata;
b) essere promosse e gestite da:
1) Enti locali, in forma singola o associata;
2)  Associazioni  o fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo
di  lucro,  appositamente  costituite  per  la  promozione e gestione
dell'iniziativa  ecomuseale  o che abbiano come oggetto statutario le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
c)  essere  di fatto gia' operative da almeno tre anni sul territorio
di   riferimento   mediante  lo  sviluppo  di  un  organico  progetto
culturale,  coinvolgente  in  modo  significativo diverse espressioni
istituzionali,  socio-economiche e aggregative della comunita' locale
nello  stabile svolgimento di una pluralita' integazioni coerenti con
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3 della legge;
d)  disporre  di  itinerari di visita e di almeno un luogo, aperto al
pubblico, di interpretazione, documentazione e informazione.
                               Art. 3.
                       Criteri di valutazione
1.  Le  iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti
minimi  prescritti dall'articolo 2 sono inoltre valutate, ai fini del
loro riconoscimento, tenendo conto:
a)  nel  caso  di  iniziativa  promossa e gestita da un'associazione,
dell'assetto  organizzativo  interno  disciplinato dallo statuto, con
priorita'  per  le  strutture  associative  ispirate  al principio di
democraticita', nelle quali:
1)  le  decisioni  fondamentali della vita associativa sono riservate
all'assemblea degli aderenti;
2)  tutti  gli  aderenti  hanno parita' di diritti, in primo luogo il
diritto di voto;
3) sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione
degli aderenti;
b)  del carattere marginale dell'area in cui e' situato il territorio
di  riferimento,  in  considerazione  dei  problemi  strutturali e di
riconversione   economico-produttiva   nonche'  delle  situazioni  di
disagio  sociale in essa presenti, e tenuto conto della delimitazione
delle  zone  svantaggiate  del  territorio  regionale operata ai fini
dell'accesso agli strumenti di finanziamento comunitario vigenti;
c)  dell'assenza  sul  medesimo  territorio  di altri Ecomusei, fatti
salvi  quelli  di  natura esclusivamente tematica ovvero di carattere
particolare.
                               Art. 4.
                      Domanda di riconoscimento
1.  Gli  enti  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), gestori di
un'iniziativa ecomuseale per la quale intendono ottenere la qualifica
di   Ecomuseo   di   interesse   regionale,   presentano  domanda  di
riconoscimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione
centrale  istruzione,  cultura,  sport e pace -Servizio conservazione
patrimonio  culturale  e gestione Centro regionale di catalogazione e
restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il
termine del 31 gennaio di ogni anno.
2.  La  domanda,  redatta  in  conformita'  al  modello approvato con
decreto  del  Direttore  centrale  dell'istruzione,  cultura, sport e
pace,  da  pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione, e'
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato, ovvero,
nel  caso  di  piu'  Enti locali associati, dal legale rappresentante
dell'Ente   a   cio'   delegato,   ed  e'  corredata  della  seguente
documentazione, specificata nel modello medesimo:
a)  dichiarazione attestante la denominazione attuale e la decorrenza
dell'operativita' effettiva della forma museale interessata,
b) atto costitutivo e statuto vigente dell'associazione o fondazione,
nonche'  composizione  dei  relativi  organi,  nel caso di iniziativa
promossa e gestita da organismo privato;
c) relazione illustrativa dettagliata della realta' ecomuseale di cui
trattasi, dalla quale risultino in particolare: la missione specifica
e  caratteristica;  la delimitazione e le caratteristiche ambientali,
naturalistiche,    paesaggistiche,   economiche   e   socio-culturali
dell'area  territoriale  interessata; le modalita' del coinvolgimento
della  comunita'  locale  nel processo di attivazione del progetto di
tutela  e valorizzazione complessiva dell'area stessa; le attivita' e
le  specifiche  iniziative  svolte  dall'inizio dell'operativita'; le
eventuali,  specifiche  forme di collaborazione gia' avviate con Enti
locali,  singoli  o associati, con le istituzioni scolastiche nonche'
con  altri  enti  pubblici  e  privati  operanti sul territorio e con
istituzioni universitarie e scientifiche; le condizioni, le modalita'
e  l'ampiezza  della  fruizione  e  della partecipazione da parte del
pubblico; la consistenza della dotazione strutturale; l'entita' delle
risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili;
d)  piano  di sviluppo pluriennale, con estensione minima ai due anni
successivi  a  quello  di presentazione della domanda, nel quale sono
evidenziati  gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e
le  relative  strategie  organizzative e di azione, le attivita' e le
specifiche  iniziative  da realizzare, le rispettive fasi temporali e
modalita' attuative nonche' le risorse corrispondentemente previste;
e) descrizione e rappresentazione grafica del marchio gia' utilizzato
ovvero  del marchio proposto ai fini della sua assegnazione ufficiale
in sede di riconoscimento.
                               Art. 5.
                             Istruttoria
1. L'istruttoria delle domande di riconoscimento comprende:
a)  l'accertamento,  sulla base della documentazione pervenuta, della
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a),
b) e d);
b)  l'accertamento  della  presenza,  nella realta' ecomuseale di cui
trattasi,  dei  connotati relativi al requisito indicato all'articolo
2,   comma  1,  lettera  c);  a  tal  fine  si  considera  la  durata
dell'effettiva  operativita',  prescindendo  dalla  data  di  formale
costituzione  dell'ente  gestore,  nel  caso di iniziativa promossa e
gestita  da  organismo privato; l'operativita' viene valutata tenendo
conto, in particolare, dei seguenti elementi:
1)   rilevanza,   numero,   durata  e  continuita'  delle  iniziative
realizzate  e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle
programmate;
2)  grado  di  approfondimento dell'indagine per l'individuazione dei
beni  di comunita', nel cui ambito e' prioritariamente considerato lo
stato   di   avanzamento,   nell'ordine,   della  catalogazione,  del
censimento o della ricognizione dei beni stessi;
3)  livello  di  intensita' del coinvolgimento della comunita' locale
nel   progetto  ecomuseale,  attestato  dalle  convenzioni  o  intese
stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul
territorio  di riferimento, e dallo sviluppo, tra l'Ente gestore e la
collettivita',  di  forme di collaborazione o di concertazione tra le
quali  sono  prioritariamente considerate, nell'ordine, l'attivazione
della  metodologia  di  Agenda 21 e la costituzione di forum owero di
tavoli di lavoro permanenti;
4)  esistenza  di  rapporti  di collaborazione e di scambio culturale
gia'  consolidati  o  in fase di avvio con altri Ecomusei gia' attivi
anche in altre regioni italiane ed europee;
5)    adeguatezza   delle   strutture   e   stabilita'   dell'assetto
organizzativo attuale e relative potenzialita' di sviluppo;
c) le valutazioni in applicazione dei criteri di cui all'articolo 3.
                               Art. 6.
      Parere del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei
1.  A  seguito  dell'istruttoria  il  Servizio elabora e sottopone al
parere  del  Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della
legge, di seguito chiamato Comitato:
a)  una  relazione  conclusiva  recante,  per  ciascuna delle domande
pervenute,  gli  esiti  degli  accertamenti  e  le  risultanze  delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5;
b) uno schema di programma annuale con i seguenti contenuti:
1)  l'indicazione  delle iniziative ecomuseali in possesso di tutti i
requisiti  minimi  di  cui all'articolo 2 e valutate positivamente ai
fini  del  riconoscimento,  con le denominazioni e i marchi di cui e'
proposta l'assegnazione in via esclusiva;
2)  l'indicazione  delle  iniziative  ecomuseali  per  le  quali,  in
considerazione dei requisiti minimi al momento posseduti e sulla base
dei  criteri  di valutazione di cui all'articolo 3, si prevede che il
riconoscimento possa intervenire, a fronte della presentazione di una
nuova domanda, entro i due anni successivi;
3)  la  definizione  di  obiettivi  e linee di indirizzo uniformi per
l'equilibrato sviluppo del settore;
4)  la  fissazione  di indicatori qualitativi e dimensionali riferiti
all'intero territorio regionale o a sue aree specifiche;
5)  l'individuazione  delle specifiche iniziative per la formazione e
l'aggiornamento  culturale  degli  operatori degli Ecomusei di cui ai
punti  1)  e  2),  da finanziare con le modalita' di cui al Capo III,
nonche'  le  linee-guida  per la concessione dei contributi di cui al
Capo IV, con la corrispondente ripartizione delle risorse disponibili
fra dette aree di intervento.
                               Art. 7.
                          Programma annuale
1.  Acquisito  il parere del Comitato, lo schema di Programma annuale
di   cui   all'articolo   6,   comma  1,  lettera  b)  e'  sottoposto
all'approvazione della giunta regionale.
2.  Il  Programma  di  istituzione  degli Ecomusei, da pubblicare nel
Bollettino   Ufficiale  della  Regione,  reca  in  allegato  l'elenco
aggiornato  di  tutti  gli  Ecomusei  detentori  della  qualifica  di
«Ecomuseo di interesse regionale».
                               Art. 8.
                            Aggiornamento
1.  Il Servizio provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco
di  cui  all'articolo  7,  comma  2,  verificando  la  permanenza dei
requisiti  prescritti  nonche'  la continuita' e il grado di sviluppo
delle   attivita'   di  promozione  socio-culturale  e  di  tutela  e
valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti.
2.  A tal fine gli Enti gestori degli Ecomusei di interesse regionale
trasmettono  al Servizio, decorsi due anni dal loro riconoscimento e,
successivamente, con cadenza biennale, la relazione illustrativa e il
piano  di sviluppo pluriennale recanti l'aggiornamento degli elementi
di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e d).
3.  Gli  Enti  gestori  degli  Ecomusei di interesse regionale aventi
natura di associazione o fondazione comunicano inoltre al Servizio le
modifiche  statutarie  eventualmente intervenute, entro trenta giorni
dalla loro adozione.
4.  In  caso  di  mancata trasmissione della documentazione di cui al
comma  2,  o  qualora  venga rilevata la perdita dei requisiti minimi
prescritti   dall'articolo  2,  viene  disposta,  previo  parere  del
Comitato,   l'esclusione   dall'elenco  degli  Ecomusei  riconosciuti
annesso al Programma di cui all'articolo 7 per l'anno successivo.
                              Capo III
       Contributi per la formazione degli operatori ecomuseali
                               Art. 9.
               Oggetto e destinatari degli interventi
1.  Gli  interventi  di  cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge
sono  attuati  mediante  la  concessione di contributi, sulla base di
apposite   convenzioni,   a   sostegno   dei   progetti  proposti  da
Universita',  Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca
senza  fine di lucro, qualificati nel settore, per l'organizzazione e
lo   svolgimento   di   corsi   e   altre  iniziative  di  formazione
specialistica  e  di  aggiornamento, da realizzarsi anche mediante la
partecipazione  e  lo  scambio  culturale nei circuiti degli Ecomusei
gia'  attivi in Friuli-Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa,
rivolte  al  personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma
annuale di cui all'articolo 7.
                              Art. 10.
              Programmazione e modalita' di attuazione
1.  Le  singole  iniziative previste dall'articolo 9 sono individuate
nell'ambito del Programma annuale di cui all'articolo 7, che fissa il
limite massimo dei rispettivi contributi.
2.  La  convenzione  con il soggetto attuatore specifica i tempi e le
modalita'  di  realizzazione  dell'iniziativa,  determina, sulla base
della  valutazione  delle spese ammissibili previste, l'ammontare del
contributo  e  definisce  le  relative  modalita'  di erogazione e di
rendicontazione.
3.  La  convenzione  contributiva  di  cui  al comma 2 e' stipulata e
approvata  con  l'osservanza  delle  disposizioni  che disciplinano i
contratti     dell'Amministrazione     regionale.     Contestualmente
all'approvazione viene disposta la concessione del contributo.
4.  Alla liquidazione delle somme si provvede nei modi e nelle misure
espressamente indicati nella convenzione stessa.
5.  E' fatto comunque obbligo al beneficiario di presentare, entro il
termine fissato dal decreto di concessione, la relazione illustrativa
dell'iniziativa svolta.
                               Capo IV
                Contributi a sostegno degli ecomusei
                              Art. 11.
               Oggetto e destinatari degli interventi
1.  Gli  interventi  di  cui all'articolo 4-bis, comma 2, della legge
sono  attuati  mediante la concessione di contributi fino alla misura
del  50  per  cento  della  spesa  prevista  per la realizzazione dei
programmi   annuali  di  attivita'  degli  Ecomusei  riconosciuti  di
interesse regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II.
                              Art. 12.
  Modalita' e termine di presentazione delle domande di contributo
1.  Le  domande  di  contributo,  redatte  in  conformita' al modello
approvato   con   decreto  del  Direttore  centrale  dell'istruzione,
cultura,  sport  e pace, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della
Regione,  e  sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente gestore
dell'Ecomuseo  riconosciuto,  sono  presentate  al  Servizio entro il
termine  del  31  gennaio  dell'ahno  cui si riferiscono, fatto salvo
quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.
2. Possono presentare domanda di contributo anche gli Enti gestori di
iniziative   ecomuseali  non  ancora  riconosciute,  purche'  abbiano
presentato   anche   domanda   per   il   riconoscimento,   ai  sensi
dell'articolo   4.   La   concessione   del  contributo  e'  comunque
subordinata  al  previo riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di
interesse regionale.
3.   Le   domande   di   contributo  sono  corredate  della  seguente
documentazione:
a)  programma  di  attivita',  recante  l'illustrazione delle singole
iniziative  che si prevede di realizzare nell'anno per il quale viene
richiesto  il  contributo e il preventivo dettagliato delle entrate e
delle spese previste per le iniziative stesse, con specifica evidenza
delle   previsioni  di  contribuzione  diverse  da  quella  richiesta
all'Amministrazione regionale;
b)  nel  caso  di Ecomusei gia' finanziati nell'esercizio precedente,
relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio medesimo.
4.  Le  domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non
sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione
viene data comunicazione all'interessato.
                              Art. 13.
               Istruttoria delle domande di contributo
1.  L'istruttoria  delle  domande  di  contributo  si  articola nelle
seguenti fasi:
a) accertamento del possesso dei requisiti formali di ammissibilita';
b)  determinazione,  per  ciascuna delle domande accolte, della spesa
ammissibile a contributo e dell'entita' del contributo assegnabile;
c)  determinazione dell'ordine di priorita' nel soddisfacimento delle
domande stesse, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 15.
                              Art. 14.
               Determinazione della spesa ammissibile
1.  Per  ciascuna  delle  domande per le quali sia stato accertato il
possesso  dei  requisiti  formali  di  ammissibilita' si procede alla
individuazione  delle  voci  di  spesa ammissibili a contributo sulla
base  della verifica di coerenza e congruita' delle previsioni recate
dal  programma  di  attivita'  e  dal  relativo preventivo di spesa e
tenendo  conto  delle  contestuali  ulteriori previsioni di copertura
finanziaria, indicate dal soggetto proponente.
2.  Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla
gestione  e  allo  sviluppo delle attivita' ecomuseali, ivi comprese,
entro  il  limite  massimo del 20% del contributo assegnato, le spese
per l'acquisizione di beni ed attrezzature durevoli nonche', entro il
limite massimo del 10% del contributo assegnato, le spese generali di
funzionamento sostenute.
                              Art. 15.
             Criteri per la determinazione dell'entita'
          del contributo e per la valutazione delle domande
1.  L'entita'  del  contributo  da  assegnare per ciascun Ecomuseo e'
fissata,   con   riferimento  all'importo  delle  spese  riconosciute
ammissibili  ai  sensi  dell'articolo 14, entro il limite del 50%, al
netto   della   parte   eventualmente   coperta  da  altre  fonti  di
finanziamento.
2.  L'entita'  del  contributo, determinata ai sensi del comma 1, non
puo'  comunque  eccedere  il  50 per cento dell'ammontare complessivo
delle  risorse  annuali  disponibili individuate dal Programma di cui
all'articolo 7.
3.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili rispetto
all'ammontare  complessivo  del fabbisogno individuato per soddisfare
le  domande  ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra
le  domande medesime quelle che risultano maggiormente rilevanti agli
effetti del pieno conseguimento delle finalita' indicate dalla legge,
sulla base dei seguenti criteri:
a)   livello  qualitativo  delle  attivita'  previste,  in  relazione
all'obiettivo   della   conservazione  evalorizzazione  unitaria  dei
molteplici   valori  del  territorio  da  salvaguardare,  globalmente
considerato   nei   suoi   diversi   aspetti   storico  e  culturale,
naturalistico    e    paesaggistico,    ambientale,   linguistico   e
demoetnoantropologico;
b)  grado  e  modalita'  del  coinvolgimento  delle  comunita' locali
interessate;
c)  natura,  dimensioni e impatto delle attivita' gia' svolte e grado
di  sviluppo  raggiunto, anche sul piano dell'assetto organizzativo e
della dotazione strumentale.
4.  Ai  fini  del  comma  3,  nell'ambito delle iniziative ecomuseali
promosse da Enti locali, costituisce ulteriore criterio preferenziale
la gestione dell'Ecomuseo in forma associata.
                              Art. 16.
             Erogazione e rendicontazione dei contributi
1.  Con  il  decreto  di  concessione  il direttore del Servizio puo'
provvedere,  su espressa richiesta del benefidario, alla liquidazione
di  un  importo  non  superiore all'80% dell'ammontare del contributo
concesso.
2.  L'importo  rimanente viene erogato a seguito della presentazione,
entro  il  termine  fissato dal decreto di concessione, eventualmente
prorogato  su richiesta motivata, della documentazione giustificativa
della  spesa,  come  prevista  dagli  articoli  42  e  43 della legge
regionale  n.  7/2000,  accompagnata  da  una  relazione illustrativa
dell'impiego del contributo.
3. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati con dichiarazione
sostitutiva   di   atto   notorio   tutti   gli  altri  finanziamenti
eventualmente  ottenuti per le stesse finalita' per le quali e' stato
concesso  il  contributo  regionale;  il  contributo e' rideterminato
nella  misura  di  cui all'articolo 15, comma 1, con riferimento alle
spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.
                              Art. 17.
                      Termine del procedimento
1. Il  procedimento  di  concessione del contributo si conclude entro
centoventi giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo
7.
                               Capo V
                  Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 18.
                       Disposizione di rinvio
1.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dai  Capi  III e IV si
applicano le norme della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 19.
                      Disposizioni transitorie
1.  In  via di prima applicazione, per il riconoscimento si applicano
le disposizioni seguenti:
a)  le  domande di riconoscimento sono presentate entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b)  il  Programma  di  cui  all'articolo  7 e' approvato entro trenta
giorni  dalla  scadenza  del  termine  di presentazione delle domande
fissato dalla lettera a).
2.  Sono  comunque fatte salve le domande gia' presentate, integrate,
ove  necessario, dalla documentazione prevista dall'articolo 4, entro
il termine di cui al comma 1.
3.  Gli  Ecomusei  che,  alla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  risultano  gia' riconosciuti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo  5  della  legge,  sono soggetti all'accertamento della
loro  conformita'  ai  requisiti  minimi di cui all'articolo 2. A tal
fine   i   relativi   Enti   gestori   trasmettono   al  Servizio  la
documentazione  di  cui  all'articolo 8, comma 2, entro un anno dalla
data  medesima.  Il  mantenimento  o  la perdita della qualifica sono
disposti,  previo  parere del Comitato, mediante l'inserimento ovvero
l'esclusione  dall'elenco annesso al Programma per l'anno successivo.
Sino  all'approvazione  di  tale Programma la qualifica attribuita ai
sensi dell'articolo 5 della legge e' comunque conservata.
4.  Per  l'anno  in  corso,  sono  ammessi  a  presentare domanda per
l'accesso  ai  contributi di cui al Capo IV entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) gli Ecomusei di cui al comma 3;
b)  le  iniziative  ecomuseali  per  le  quali  viene contestualmente
richiesto il riconoscimento ai sensi del comma 1.
5.   Sono   comunque  fatte  salve  le  domande  di  contributo  gia'
presentate,  anche  relativamente  ad  Ecomusei  che  non risultavano
ancora  riconosciuti  al  momento  di  presentazione  della  domanda,
purche'  venga richiesto anche il riconoscimento, entro il termine di
cui  al  comma  1,  e  le  domande  suddette siano integrate entro il
termine   stesso,   ove  necessario,  dalla  documentazione  prevista
dall'articolo 12, comma 3.
6.  Nei  casi  previsti  al  comma  4,  lettera  b)  e al comma 5, la
concessione   del   contributo  e'  comunque  subordinata  al  previo
riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale.
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy