Art. 13.
                       Educazione degli adulti

   1.  La  Regione,  sentito  il  comitato regionale per l'educazione
degli  adulti, promuove lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche
attraverso  la  realizzazione  di accordi, tra i diversi soggetti che
operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle
opportunita'  formative,  formali e non formali, aventi per obiettivo
l'acquisizione  di competenze personali di base in diversi ambiti, di
norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali
interventi sono finalizzati a favorire:
    a)  il  rientro  nel  sistema  formale  dell'istruzione  e  della
formazione professionale;
    b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;
    c)  l'acquisizione  di specifiche competenze connesse al lavoro o
alla vita sociale;
    d)  il  pieno  sviluppo  della personalita' dei cittadini e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.