Art. 13. Educazione degli adulti 1. La Regione, sentito il comitato regionale per l'educazione degli adulti, promuove lo sviluppo e il raccordo territoriale, anche attraverso la realizzazione di accordi, tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti, quale insieme delle opportunita' formative, formali e non formali, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Tali interventi sono finalizzati a favorire: a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale; b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze; c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale; d) il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini e della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi con la cittadinanza.