Art. 14.
 Diritto - dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione

   1.   Il   diritto-dovere   all'istruzione  e  alla  formazione  e'
assicurato  anche  mediante  la frequenza di percorsi di istruzione e
formazione professionale di secondo ciclo.
   2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi
nazionali,  e'  assolto  anche  attraverso la frequenza dei primi due
anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di
tali  percorsi rispondono alle finalita' di crescita delle competenze
culturali  fondamentali  e  ai curricula definiti dal Ministero della
pubblica  istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti
i percorsi.
   3.  La  Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione
di  cui  al  comma  2  promuovendo altresi', nelle modalita' previste
dalla  normativa  nazionale,  percorsi  e  progetti  di prevenzione e
contrasto   alla  dispersione  finalizzati  a  favorire  il  successo
nell'assolvimento  dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di
istruzione e formazione.
   4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione
ai  percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o
privatamente  alla  formazione dei propri figli dimostrando di averne
la  capacita'  tecnica  o  economica  e  dandone  comunicazione  alla
competente autorita'.
   5.   La   Regione   promuove  la  collaborazione  tra  istituzioni
formative,  scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per
l'istruzione  degli  adulti,  al  fine  di  sviluppare  attivita'  di
istruzione  e  formazione  professionale rivolte ad allievi che hanno
frequentato  per  almeno  otto  anni  i  percorsi  del primo ciclo di
istruzione  senza  conseguirne  il titolo di studio conclusivo, ferma
restando  la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo
al rilascio delle certificazioni.
   6. E' istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema
integrato  delle  anagrafi  provinciali,  coordinato ed integrato con
l'anagrafe  nazionale,  alimentato  dalle  informazioni  sui percorsi
scolastici,   formativi   e   in   apprendistato  degli  studenti  in
diritto-dovere,  a  partire  dal primo anno della scuola primaria. Le
informazioni  confluiscono  nell'osservatorio  regionale  di cui alla
legge regionale n. 22/2006.