Art. 24.
                        Istituzioni formative

   1.  Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale e' assicurato dai seguenti soggetti pubblici
e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:
    a)  centri  di  formazione  dipendenti dalla Regione o dagli enti
locali;
    b)  istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui all'art. 21 della
legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica  amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
trasferite   ai   sensi   di   accordi  nazionali  per  l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
    c)  operatori  accreditati  iscritti alla sezione A dell'albo, di
cui all'art. 25.
   2.  Possono,  altresi', erogare servizi di istruzione e formazione
professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui
alla  legge  10  marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
   3.  Le  istituzioni  formative  erogano  un  servizio di interesse
generale  ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare
interventi educativi di istruzione e formazione.
   4.  Alle  istituzioni  formative  e'  assicurata piena liberta' di
orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.
   5.  Le  istituzioni  formative di cui al comma 1, lettere a) e b),
sono   dotate  di  personalita'  giuridica  e  autonomia  statutaria,
didattica,  di  ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
La  loro  attivita'  e' improntata al principio della separazione tra
funzioni  di  indirizzo e funzioni gestionali, nonche' a quello della
partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.
   6.  Le  istituzioni  formative di cui al comma 1, lettere a) e b),
possono  attivare  modalita'  di  selezione e valutazione del proprio
personale   docente   e  non  docente.  Nel  rispetto  degli  accordi
sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarita'
del  rapporto  di  lavoro  del  personale  docente e non docente loro
assegnato o direttamente reclutato.