Art. 24. Istituzioni formative 1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e' assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative: a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione; c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'art. 25. 2. Possono, altresi', erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). 3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione. 4. Alle istituzioni formative e' assicurata piena liberta' di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico. 5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalita' giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attivita' e' improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonche' a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti. 6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalita' di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarita' del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.