Art. 32.
                        A b r o g a z i o n i

   1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in
materia  di  formazione  professionale  finalizzate allo sviluppo del
processo di delega alle province);
    b) il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n.
17  (Assestamento  al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al
bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico
- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
    c)  la  legge  regionale  7  giugno 1980, n. 95 (Disciplina della
formazione professionale in Lombardia);
    d)  la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte
alla  legge  regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina
della formazione professionale in Lombardia);
    e)  gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n.
31  (Norme  di  riordino  di  disposizioni di spesa previste da leggi
regionali,  in  conformita' con le disposizioni della legge regionale
31 marzo 1978, n. 34);
    f)  il comma quarto dell'art. 51 della legge regionale 5 dicembre
1981,  n.  68  (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio
finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/1983);
    g)  la  legge  regionale  n.  27 agosto 1983, n. 68 «Modifiche ed
aggiunte  alla  legge  regionale  n. 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina
della formazione professionale in Lombardia)»;
    h)  l'art.  22  della  legge  regionale  20  marzo  1990,  n.  17
(Disciplina  degli interventi regionali a sostegno della promozione e
dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
    i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono
comma  dell'art.  19  della  legge  regionale  7  giugno  1980, n. 95
concernente   la   disciplina   della   formazione  professionale  in
Lombardia,  gia' modificato dall'articolo unico della legge regionale
4  giugno  1981,  n.  27  e  poi  sostituito  dall'art. 5 della legge
regionale 27 agosto 1983, n. 68);
    j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge
regionale   7   giugno  1980,  n.  95  «Disciplina  della  formazione
professionale in Lombardia» e successive modificazioni);
    k)  la legge regionale n. 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art.
48  della  legge  regionale  7  giugno  1980, n. 95 «Disciplina della
formazione professionale in Lombardia» e successive modificazioni);
    l) il numero 4 dell'allegato «Elenco disposizioni abrogate» della
legge  regionale  23  luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura
organizzativa e della dirigenza della giunta regionale);
    m)  il  comma  35 dell'art. 4 della legge regionale n. 27 gennaio
1998,  n.  1  (legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi
dell'art.  9-ter della legge regionale n. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme
sulle   procedure   della   programmazione,   sul  bilancio  e  sulla
contabilita'    della   regione»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni);
    n)  il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 2 febbraio 2001,
n.  3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali
in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e
ambiente   e  infrastrutture  e  servizi  alla  persona,  finalizzate
all'attuazione  del  DPEFR  ai  sensi  dell'art.  9-ter  della  legge
regionale n. 34/1978);
    o) la lettera z) del comma 1 dell'art. 1 e il comma 8 dell'art. 4
della   legge   regionale   3  aprile  2001,  n.  6  (Modifiche  alla
legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento
di   programmazione   economico-finanziaria   regionale  -  Collegato
ordinamentale 2001);
    p)  il  comma 19 dell'art. 11 e il numero 4 dell'allegato D della
legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001.
Semplificazione  legislativa mediante abrogazione di leggi regionali.
Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);
    q)  l'art.  3  della  legge  regionale  20  dicembre  2005, n. 19
(Disposizioni   legislative   per   l'attuazione   del  documento  di
programmazione  economico  finanziaria  regionale, ai sensi dell'art.
9-ter  della  legge  regionale  31  marzo  1978,  n.  34 «Norme sulle
procedure  della  programmazione,  sul  bilancio e sulla contabilita'
della regione» Collegato 2006);
    r)  i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'art. 4
della  legge  regionale  5  gennaio  2000, n. 1 (Riordino del sistema
delle autonomie. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112  «Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»);
    s)  la  legge  regionale  9  maggio  2002, n. 10 (Introduzione di
criteri  di valutazione della qualita' dell'offerta formativa ai fini
dell'erogazione  dei  buoni  scuola - Modifica all'art. 4 della legge
regionale n. 1/2000);
    t) la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 e l'art. 13 della legge
regionale  20  marzo  1980,  n.  31  (Diritto  allo  studio. Norme di
attuazione);
    u)  il  regolamento  regionale  15  settembre  1981,  n. 3 (Norme
regolamentari  concernenti  l'amministrazione  e  la contabilita' dei
centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);
    v)  il  regolamento  regionale  15  settembre  1981,  n. 4 (Norme
regolamentari  concernenti  l'amministrazione  e  la contabilita' dei
centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);
    w)   il  regolamento  regionale  9  gennaio  1982,  n.  1  (Norme
regolamentari  concernenti  l'amministrazione  e  la contabilita' dei
centri  di  formazione  professionale  dipendenti da enti locali o ad
essi delegati);
    x)   il  regolamento  regionale  14  aprile  1982,  n.  4  (Norme
regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'art. 19
della  legge  regionale  7  giugno  1980  n.  95  -  Disciplina della
formazione professionale in Lombardia).
   2.  Il  comma  118  dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000 e'
abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione delle deliberazioni del consiglio regionale e
della  giunta regionale rispettivamente di cui all'art. 7, comma 1, e
all'art. 22, comma 4.